Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/46: Modifica dell’ordinanza sul registro fondiario (documenti giustificativi per successioni e trust) · 20 pagine
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(conveyance). Anche in questo caso è tuttavia necessario un atto scritto (deed), che può essere parte integrante di un contratto di vendita (contract). Nel caso di fondi registrati, tale documento serve da base per l’iscrizione (costitutiva) nel registro fondiario.
3 Consultazione preliminare informale
Il 18 luglio 2024 l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha trasmesso per consultazione alla Conferenza svizzera del registro fondiario (CSRF) una versione di lavoro della revisione dell’ORF. Il 26 agosto 2024 la CSRF ha consegnato all’UFG una prima valutazione del suo comitato, allora composto da dieci membri.
3.1 Risultato
La maggioranza del comitato dubita che sia necessaria una revisione, sostenendo che le modifiche proposte riguardano soprattutto gli Stati di common law e non hanno niente a che fare con la revisione del diritto successorio della LDIP, che riguarda in primo luogo il coordinamento con il diritto dell’UE. Secondo la maggioranza del comitato non è necessario che la Svizzera applichi la common law e la risoluzione dei conflitti di competenza con gli Stati in questione deve avvenire nell’ambito della LDIP e non dell’ORF. Il comitato considera l’ORF com uno strumento per gestire e iscrivere documenti relativi al registro fondiario. Inoltre, sono state criticate anche singole proposte di modifica.
Una minoranza del comitato ha invece accolto con grande favore la proposta revisione dell’ORF. Ha constatato che l’ORF in vigore non contiene alcuna regola per le successioni e le divisioni ereditarie che si svolgono secondo il diritto degli Stati di common law e che ciò comporta notevoli difficoltà e solleva numerose questioni. La minoranza ritiene che le spiegazioni e le modifiche proposte siano comprensibili e pertinenti. In un punto propone tuttavia un’ulteriore modifica.
3.2 Apprezzamento
Il nesso tra il presente progetto di revisione e la revisione delle disposizioni in materia di diritto successorio della LDIP risulta dalle spiegazioni di cui al numero 1.1. Entrambi i progetti di revisione riguardano, tra le altre cose, lo statuto giuridico di un personal representative ai fini del registro fondiario. Come illustrato in occasione della consultazione preliminare, si tratta di una questione di notevole importanza nella prassi.
Il progetto non prevede tuttavia soltanto adeguamenti dell’ORF in seguito alla revisione della LDIP. Intende anche precisare e migliorare alcune norme vigenti. Come illustrato al numero 2.1, l’ORF contempla anche i titoli di acquisto della proprietà assoggettati a un diritto estero e i documenti giustificativi di un titolo giuridico rilasciati all’estero, in particolare nell’ambito del diritto successorio. Di conseguenza sono necessarie regole che si riferiscano a situazioni giuridiche all’estero, soprattutto nei casi in cui l’ordinamento estero è molto diverso da quello svizzero. Questo spiega perché il presente progetto di revisione si concentri sul rapporto con i paesi di common law. Le succitate