Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/46: Modifica dell’ordinanza sul registro fondiario (documenti giustificativi per successioni e trust) · 20 pagine
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Il disciplinamento in vigore è molto severo: i documenti giustificativi devono essere presentati in linea di massima in copia originale. Soltanto se un’autorità o un pubblico ufficiale è tenuto ad archiviare l’originale, un documento pubblico può eccezionalmente essere presentato come duplicato o copia autenticata. Questa deroga riguarda soprattutto i Cantoni in cui un documento pubblico è allestito in un’originale (Urschrift) che, secondo le disposizioni cantonali applicabili, deve obbligatoriamente restare sotto la custodia del pubblico ufficiale che l’ha redatto (sistema degli originali). Per le operazioni commerciali è necessario un atto notarile che serve da documento destinato a circolare. Ciò significa, per contro, che nei Cantoni in cui sono allestiti direttamente come originali destinati alla circolazione (di solito in più esemplari), i documenti pubblici non possono attualmente essere presentati sotto forma di duplicato o copia autenticata. Vanno presentati esclusivamente in originale anche i documenti che sottostanno a prescrizioni formali meno severe, come ad esempio i contratti di divisione ereditaria, che secondo l’articolo 634 capoverso 2 CC richiedono semplicemente la forma scritta. Questa regolamentazione ha suscitato critiche, ad esempio da parte di GÖKSU, che ritiene il disciplinamento in vigore poco pratico e potenzialmente contrario al diritto federale8. La questione della conformità con il diritto federale si pone tuttavia anche nei casi citati prima, soprattutto per quanto riguarda la conformità con il principio costituzionale della proporzionalità. Inoltre, il disciplinamento restrittivo non comporta soltanto delle difficoltà per il cittadino richiedente bensì anche per l’autorità cui compete la tenuta del registro fondiario. Nel caso di documenti di un altro Cantone o esteri, tale autorità deve infatti verificare se si tratta di una situazione eccezionale in cui è ammessa anche una copia autenticata. Soprattutto nel caso di documenti esteri questo può rivelarsi oltremodo oneroso.
Nel caso di decisioni o atti pubblici esteri, si pone la questione della compatibilità del disciplinamento restrittivo del vigente articolo 62 ORF con l’articolo 29 capoverso 1 lettera a LDIP. Tale disposizione disciplina la dichiarazione di esecutività di decisioni estere e secondo l’articolo 31 LDIP si applica anche a decisioni e documenti della giurisdizione volontaria9. Secondo la dottrina dominante si applica anche al riconoscimento a titolo pregiudiziale di documenti e decisioni in altre procedure10 e pertanto in linea di massima anche alla procedura d’iscrizione nel registro fondiario. Secondo il tenore dell’articolo 29 capoverso 1 lettera a LDIP, all’autorità competente deve essere presentato «un esemplare completo e autenticato della decisione [o del documento]».
8 TARKAN GÖKSU, Anforderungen an Erbteilungsverträge als grundbuchliche Rechtsgrundausweise, in: Franz Beat/Mooser Michel (a c. di), Erbrecht und Grundbuch / Succession et registre foncier, Zurigo - Basilea - Ginevra 2021, pag. 152.
9 Cfr. per questo termine l’estesa definizione nel n. 6.2 del rapporto del 18 agosto 2021 «Procédure unifiée d’établissement des actes authentiques en Suisse» del «Groupe de réflexion: Procédure unifiée d’établissement des actes authentiques en Suisse» istituito dall’UFG, disponibile in tedesco e francese.
10 Cfr. ad esempio ROBERT K. DÄPPEN/RAMON MABILLARD, Basler Kommentar IPRG, art. 29 N 22.