Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/46: Modifica dell’ordinanza sul registro fondiario (documenti giustificativi per successioni e trust) · 20 pagine

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representative (in quanto «avente diritto temporaneo»). Il nuovo articolo 65 capoverso 3 AP-ORF rende obsoleta la menzione degli aventi diritti temporanei, poiché ai fini del registro fondiario svizzero il personal representative non è più considerato proprietario ma rappresentante ai sensi dell’articolo 962a numero 2 CC. Tale menzione va quindi cancellata.

Art. 67 cpv. 1 lett. b n. 1 (abrogato)

Si può rinviare al commento dell’articolo 64 capoverso 1 lettera a AP-ORF.

Art. 67 cpv. 1 lett. b n. 2 (abrogato)

In caso di decesso di un trustee, la sua parte del patrimonio del trust è trasferita agli altri trustee, conformemente al principio di accrescimento. Se si tratta dell’unico trustee, il patrimonio del trust è trasferito mediante successione a titolo universale alla sua comunione ereditaria o al suo personal representative (ma in virtù dell’art. 65 cpv. 3 AP-ORF non occorre più tenere conto di quest’ultimo caso). Dopo il regolamento dei debiti i beni del trust sono trasferiti al trustee subentrante. Sia il vigente articolo 67 capoverso 1 lettera a numero 4 ORF che la versione dell’avamprogetto prevedono a tal fine un contratto concluso per atto pubblico.

Il vigente articolo 67 capoverso 1 lettera b numero 2 ORF si riferisce al caso speciale in cui un fondo che fa parte di un trust ed è di proprietà di un trustee unico al suo decesso passa direttamente al trustee subentrante, poiché quest’ultimo è l’unico erede del trustee deceduto. Essendo tali casi presumibilmente molto rari e poiché sono inoltre già contemplati dall’articolo 65 capoverso 1 lettera a AP-ORF, l’articolo 67 capoverso 1 lettera b numero 2 ORF può essere abrogato.

Art. 67 cpv. 1 lett. b n. 3 (abrogato)

Il vigente articolo 67 capoverso 1 lettera b numero 3 ORF contempla due situazioni diverse: da una parte, i trust istituiti mediante disposizione per causa di morte e, dall’altra, i trustee unici che muoiono nel corso del loro mandato. In entrambi i casi i beni del trust sono dapprima trasferiti alla comunione ereditaria o al personal representative («avente diritto temporaneo») del defunto. Tale trapasso di proprietà è oggetto del presente disciplinamento. Nel primo caso, il fondo diventa di proprietà del trust o meglio del trustee che lo acquisisce in sua vece nell’ambito della divisione ereditaria o dell’eogazione del legato. Nel secondo caso il fondo che fa parte del trust è trasferito dal trustee deceduto al trustee subentrante nel quadro del regolamento dei debiti. Queste procedure sono disciplinate nell’articolo 64 capoverso 1 lettere b e c e nell’articolo 67 capoverso 1 lettera a numero 4 ORF.

Quanto al trasferimento a un personal representative, il presente disciplinamento è ormai obsoleto, dato che secondo il nuovo articolo 65 capoverso 3 AP-ORF i personal representative non sono più considerati proprietari ai fini del registro fondiario svizzero. Il trasferimento alla comunione ereditaria è invece già contemplato dall’articolo 65 capoverso 1 lettera a ORF e quindi l’articolo 67 capoverso 1 lettera b numero 3 ORF non