Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/46: Modifica dell’ordinanza sul registro fondiario (documenti giustificativi per successioni e trust) · 20 pagine

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2 Contesto giuridico del progetto

2.1 Disposizioni dell’ordinanza sul registro fondiario relative al diritto succes-

sorio

Secondo l’articolo 656 capoverso 1 del Codice civile (CC7), per l’acquisto della proprietà fondiaria occorre l’iscrizione nel registro fondiario. Il capoverso 2 prevede determinati casi, tra i quali la successione, in cui il trasferimento della proprietà avviene prima dell’iscrizione nel registro fondiario. Tale iscrizione presuppone in via di principio una dichiarazione del proprietario (art. 963 cpv. 1 CC), che deve inoltre fornire la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico dell’acquisto (art. 965 cpv. 1 CC). Lo stesso vale per la cancellazione o la modificazione dell’iscrizione (art. 964 e 965 cpv. 1 CC). La prova del titolo giuridico consiste nella «dimostrazione che sono state osservate le forme richieste per la sua validità» (art. 965 cpv. 3 CC).

Gli articoli 62 e seguenti ORF disciplinano i dettagli relativi alle «attestazioni del titolo giuridico». Gli articoli 64 e seguenti precisano quali «documenti giustificativi» vanno forniti per i diversi titoli giuridici. Nell’ambito del diritto successorio si tratta di un certificato successorio in caso di acquisto per successione (art. 65 cpv. 1 lett. a), di una dichiarazione scritta attestante l’unanime consenso dei coeredi oppure un contratto di divisione in forma scritta in caso di divisione d’eredità (art. 64 cpv. 1 lett. b), di una copia autenticata della disposizione a causa di morte e di una dichiarazione attestante l’accettazione del legato da parte del legatario (art. 64 cpv. 1 lett. c).

L’articolo 67 prevede alcune regole particolari per il caso in cui l’erede istituito o il legatario è un trust o in cui il defunto è un trustee. Secondo una di queste regole nei casi in cui il diritto successorio determinante trasferisce l’eredità a un avente diritto temporaneo (invece che alla comunione ereditaria), ciò va considerato anche ai fini del diritto svizzero. Tale regola deve tuttavia valere anche per le successioni in cui non vi è un trust, se nei pertinenti ordinamenti giuridici l’acquisto da parte di un avente diritto temporaneo ha luogo indipendentemente dal fatto che il fondo sia alla fine trasferito a un trust o a una persona. Tuttavia, nella ORF vigente, la questione dell’applicazione dell’articolo 67 nei casi in cui non vi è un trust è controversa.

Come illustra l’articolo 67, le disposizioni in materia di successione dell’ORF disciplinano anche il caso in cui la successione sottostà a un diritto estero in virtù della LDIP. La questione della necessità dell’iscrizione di un trasferimento di proprietà nel registro fondiario e le modalità dell’iscrizione sono regolate dal diritto svizzero (art. 99 LDIP). Il titolo di acquisto risultante dalla successione sottostà invece al diritto successorio dello Stato designato dagli articoli 90 seg. LDIP.

7 RS 210