Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/46: Modifica dell’ordinanza sul registro fondiario (documenti giustificativi per successioni e trust) · 20 pagine

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67 capoverso 2 si applica nuovamente l’articolo 64 ORF e quindi anche il capoverso 1 lettera b di quest’ultima disposizione.

Poiché l’articolo 67 disciplina fattispecie internazionali (quelle in cui è presente un trust) e l’articolo 65 comprende fattispecie internazionali (vedi commento all’art. 65 cpv. 1 lett. a AP-ORF) si dovrebbe ammettere che altrettanto vale per l’articolo 64 capoverso 1 lettera b ORF e che quest’ultima disposizione si applica quindi anche alle divisioni ereditarie secondo il diritto estero. In tal caso la disposizione sarebbe in conflitto con le norme di legge, poiché prevede la presentazione di documenti specifici, mentre secondo gli articoli 90 segg. LDIP il tipo e la forma dell’atto di divisione ereditaria sono determinati dal diritto applicabile alla pertinente successione («stato successorio»)15. Se si presume che le divisioni ereditarie estere non siano contemplate dall’articolo 64 capoverso 1 lettera b ORF, sussiste una lacuna normativa, poiché,

come detto, l’articolo 67 ORF disciplina esclusivamente i casi in cui vi è un trust, e comunque lo fa solo in parte.

La questione della conformità con le prescrizioni legali si pone anche per l’articolo 67 capoverso 1 lettera a numero 2 ORF. L’esigenza di produrre un contratto di trasferimento concluso per atto pubblico è difficilmente compatibile anche con la menzionata regola secondo cui il tipo e la forma dell’atto di divisione ereditaria sottostanno allo stato successorio (cfr. art. 90 segg. LPDIP). L’ORF non può imporre una nuova forma alle divisioni ereditarie estere. Può chiedere un documento giustificativo scritto che attesti una divisione ereditaria formalmente valida16, ma non un contratto di trasferimento concluso per atto pubblico.

Il vigente disciplinamento delle divisioni ereditarie solleva alcune questioni. In certi casi è anche lacunoso e almeno una delle disposizioni potrebbe essere poco compatibile con le prescrizioni di legge. Inoltre, il disciplinamento opera una distinzione oggettivamente difficile da motivare. È difficile spiegare perché, ai fini del registro fondiario, una divisione ereditaria debba essere trattata in modo differente soltanto perché il destinatario è un trust. È altresì difficilmente comprensibile per quale motivo tale trattamento speciale si applichi solo ai trust istituiti dal defunto.

La nuova versione dell’articolo 64 capoverso 1 lettera b AP-ORF unita all’abrogazione dell’articolo 67 capoverso 1 lettera a numero 2 ORF vuole tenere conto di tali constatazioni. Il progetto aggiunge al testo vigente della prima disposizione un nuovo passaggio riguardante le divisioni ereditarie secondo il diritto successorio estero. Si introduce così una regola chiara per le divisioni ereditarie estere, che in fin dei conti prevede la stessa regola di base applicata alle divisioni ereditarie svizzere: occorre presentare il documento con cui, secondo il diritto applicabile alla successione, il fondo è assegnato al destinatario. In tal modo sono equiparati al contratto di divisione ereditaria secondo il CC i documenti di diritto estero con una funzione equivalente, quali il deed of assent

15 DTF 118 II 514 consid. 4, cfr. anche CHRISTOPH MERK, Grundbuchliche Aspekte der internationalen erb- und güterrechtlichen Auseinandersetzung, in: Jusletter del 6 maggio 2024, n. 2.1.

16 Cfr. MERK, op. cit., n. 3.2.2.2.