Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/46: Modifica dell’ordinanza sul registro fondiario (documenti giustificativi per successioni e trust) · 20 pagine

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AP-ORF evita agli uffici del registro fondiario laboriosi accertamenti e consolida nel contempo la certezza del diritto.

Pur parlando in generale di esecutori testamentari e amministratori della successione secondo il diritto estero, l’articolo 65 capoverso 3 AP-ORF riguarda soprattutto la nomina di un personal representative in uno Stato di common law. Per gli altri Stati questo disciplinamento non ha grande importanza.

Le espressioni «esecuzione testamentaria» e «amministrazione della successione» sono da intendersi ai sensi del nuovo articolo 92 capoverso 2 LDIP che intende istituti giuridici esteri i quali, come l’esecuzione testamentaria e l’amministrazione della successione secondo il CC, servono alla liquidazione della successione e comportano una notevole limitazione del diritto degli eredi di disporre22.

La regola secondo cui una tale persona deve essere annotata come rappresentante ai sensi dell’articolo 962a numero 2 CC implica che nel registro fondiario va iscritta come proprietaria la comunione ereditaria. Gli ordinamenti di common law non prevedono tuttavia di regola alcun documento che corrisponda al certificato ereditario svizzero. Se la successione ha luogo in uno Stato di common law è quindi spesso difficile identificare gli eredi. Le linee direttive «Certificati successori stranieri come documento giustificativo per l'iscrizione nel registro fondiario svizzero» dell’UFG prevedono pertanto che, nel caso in cui un personal representative funga da rappresentante della successione, la comunione ereditaria può eccezionalmente essere iscritta in abstracto (senza elencarne i singoli membri), ossia senza elencare i singoli membri.

In occasione della consultazione preliminare del comitato della CSRF, una minoranza ha auspicato una regola analoga anche nei casi di esecuzione testamentaria ai sensi del CC. I motivi per cui tale proposta non può essere accolta sono esposti qui di seguito. Una comunione ereditaria secondo il diritto svizzero acquisisce la proprietà comune della successione. All’iscrizione nel registro fondiario si applicano gli articoli 90 capoverso 1 lettera c e 96 capoverso 3 ORF, secondo cui devono essere indicati i dati personali di tutti i membri della comunione ereditaria. Un’eccezione è attualmente prevista dall’articolo 94 capoverso 2 ORF. Tale disposizione stabilisce che per la designazione di una comunione ereditaria nel registro fondiario cartaceo sono sufficienti i dati del disponente con l’indicazione che i suoi eredi sono i proprietari. Tale regola costituisce una soluzione di compromesso per i casi in cui la tenuta del libro mastro cartaceo è complicata (ad esempio a causa delle dimensioni della comunione ereditaria). La regola è stata tuttavia criticata dalla dottrina poiché attribuisce una posizione speciale alle comunioni ereditarie nel registro fondiario cartaceo rispetto a tutti gli altri casi di proprietà comune23. In considerazione della digitalizzazione del registro fondiario, che rispetto al registro fondiario cartaceo facilita l’iscrizione e la gestione anche di grandi comunioni ereditarie, un’estensione della posizione speciale delle comunioni ereditarie

22 Cfr. il messaggio del Consiglio federale del 20 marzo 2020 concernente la modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (Diritto successorio), FF 2020 2987, pag. 3011 seg.

23 URS FASEL, Kommentar zur Grundbuchverordnung (GBV), 2a ed., Basilea 2013, Art. 94 N. 22.