Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/46: Modifica dell’ordinanza sul registro fondiario (documenti giustificativi per successioni e trust) · 20 pagine
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regole, nei loro rudimenti, esistono già ma la loro attuale formulazione non è ancora totalmente soddisfacente.
Le obiezioni di fondo espresse dalla maggioranza del comitato della CSRF non possono pertanto essere condivise. Quanto alle critiche alle singole disposizioni, il presente avamprogetto ne tiene in gran parte conto.
4 Punti essenziali del progetto
L’avamprogetto prevede fondamentalmente le seguenti novità:
− le disposizioni successorie degli articoli 64 e 65 AP-ORF comprendono anche le successioni di diritto estero e i trust non sono più oggetto di norme speciali;
− viene eliminata la disparità di trattamento, ingiustificata e non compatibile con la LDIP, tra la divisione ereditaria secondo il diritto svizzero e quella secondo la common law. Secondo l’articolo 64 capoverso 1 lettera b AP-ORF il documento determinante relativo alla divisione va presentato per tutte le divisioni ereditarie secondo il diritto estero;
− l’articolo 65 capoverso 3 AP-ORF chiarisce che, ai fini del registro fondiario svizzero, una persona nominata all’estero quale personal representative va considerata come rappresentante della comunione ereditaria, indipendentemente da un’eventuale qualità di proprietario conferitole dal pertinente diritto estero; da ciò risulta un allineamento con il nuovo articolo 92 capoverso 2 LDIP;
− l’articolo 67 AP-ORF diviene più conciso e viene limitato ad aspetti specifici ai trust;
− l’articolo 62 AP-ORF ammette come documenti giustificativi dell’attestazione del titolo giuridico anche le copie autenticate.
5 Commento ai singoli articoli
Art. 62 rubrica e cpv. 1
L’articolo 62 disciplina la forma in cui devono essere presentati i documenti giustificativi con i quali va fornita la prova del titolo giuridico necessaria secondo l’articolo 965 CC per le decisioni del registro fondiario. Proprio in relazione ai documenti stranieri, nella prassi sorgono spesso dei dubbi in questo ambito. Appare quindi opportuno integrare questa disposizione nella presente revisione.