Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/46: Modifica dell’ordinanza sul registro fondiario (documenti giustificativi per successioni e trust) · 20 pagine

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non appare opportuna. Altrettanto vale in relazione alla recente estensione delle informazioni da iscrivere per le persone fisiche (cfr. art. 12a e 23a segg. ORF) e alla ricerca di fondi su scala nazionale ad essa connessa (cfr. art 34a segg. ORF). Contro la proposta della minoranza del comitato della CSRF, vi è del resto il fatto che alcune informazioni contenute nei documenti giustificativi non verrebbero introdotte nei sistemi informatici degli uffici del registro fondiario. È quindi opportuno che tutti gli eredi noti continuino a dover essere iscritti singolarmente nel registro fondiario e che un’indicazione astratta della comunione ereditaria sia ammessa soltanto per il registro fondiario cartaceo e per i casi in cui la successione è amministrata conformemente al diritto estero da parte di un personal representative secondo la common law. Proprio nei casi di grandi comunioni ereditarie, la cui composizione subisce spesso cambiamenti, le persone interessate possono essere iscritte sulla base di certificati ereditari provvisori.

Art. 67 cpv. 1 frase introduttiva

Nella disposizione dell’avamprogetto vi è un’aggiunta al testo vigente secondo cui l’articolo 67 disciplina il trapasso della proprietà «in relazione a un trust» soltanto «nei casi non coperti dagli articoli 64 e 65». L’articolo 67 capoverso 2 che fa riferimento e completa le due succitate disposizioni diviene così superfluo e può essere abrogato.

L’articolo 67 nella versione dell’avamprogetto riguarda soltanto gli specifici trapassi della proprietà in cui è presente un trust. Vengono abrogate tutte le disposizioni del presente articolo coperte dai citati articoli 64 e 65 ORF (art. 67 cpv. 1 lett. a n. 2, lett. b e c nonché cpv. 2 ORF). Gli articoli 64 e 65 non si applicano più soltanto alle transazioni con una persona esterna a un trust, ma anche senza eccezioni all’acquisto della proprietà mediante successione, divisione ereditaria o erogazione di un legato. L’articolo 67 AP-ORF disciplina soltanto l’acquisto della proprietà al di fuori di una successione da parte di un trustee, in seguito a costituzione di un trust o cambiamento del trustee, e il trasferimento di un fondo a uno dei beneficiari del trust.

Art. 67 cpv. 1 lett. a n. 2 (abrogato)

A questo proposito si rimanda ai commenti all’articolo 64 capoverso 1 lettera b AP-ORF.

Art. 67 cpv. 1 lett. a n. 3

La presente disposizione non ha alcun rapporto con il diritto successorio ma il suo tenore attuale è difficilmente comprensibile. Pertanto, nell’ambito della revisione dell’articolo 67 ORF, essa viene formulata in modo più chiaro per quanto riguarda il trasferimento di un fondo appartenente a un trust da un trustee unico cedente al trustee subentrante.

Art. 67 cpv. 1 lett. a n. 4

Il vigente articolo 67 capoverso 1 lettera a numero 4 ORF riguarda il caso in cui il patrimonio di un trust detenuto da un trustee unico è trasferito, dopo il decesso di quest’ultimo, ai suoi successori generici. Oltre agli eredi, è considerato tale anche il personal