Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/46: Modifica dell’ordinanza sul registro fondiario (documenti giustificativi per successioni e trust) · 20 pagine

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avuto luogo17. Se viene presentato un contratto di divisione ereditaria scritto o un deed of assent, l’ufficio del registro fondiario può chiedere una conferma ufficiale o notarile della validità formale di tale documento. Se il contratto di divisione o il deed of assent sono stati documentati mediante atto pubblico e l’atto pubblico è stato autenticato conformemente all’articolo 63 ORF, la validità formale dell’atto di divisone ereditaria deve essere presunta.

Se la divisione ereditaria è eseguita in base a una decisione giudiziaria, si applica l’articolo 64 capoverso 1 lettera h ORF. La pertinente decisione deve essere prodotta anche nel caso in cui la divisione ereditaria svolta dal personal representative deve essere approvata da un giudice (p. es. formal procedure negli Stati Uniti). Il riconoscimento di decisioni giudiziarie estere sottostà alle condizioni di cui all’articolo 96 LDIP (in combinato disposto con gli art. 25 segg. LDIP).

Contrariamente a una delle critiche avanzate in occasione della consultazione preliminare informale da parte del comitato della CSRF, la questione della validità formale dei documenti di divisione ereditaria esteri si pone anche nel diritto vigente. La presente revisione non crea pertanto un nuovo problema.

Art. 65 cpv. 1 lett. a

L’articolo 65 capoverso 1 lettera a ORF disciplina l’acquisto della proprietà mediante successione a titolo universale. Come risulta dalle citate linee direttive «Certificati successori stranieri come documento giustificativo per l'iscrizione nel registro fondiario svizzero», questa disposizione si applica anche alle successioni sottoposte a un diritto estero. La succitata disposizione, secondo l’articolo 67 capoverso 2 ORF, si applica anche nel caso in cui l’erede istituito è un trust. È tuttavia escluso il caso specifico in cui il trust è stato costituito contemporaneamente alla sua istituzione quale erede. Tale caso è attualmente disciplinato dall’articolo 67 capoverso 1 lettera b numero 1 ORF. Non è chiaro quale trattamento prevede il diritto per il caso specifico in cui il trust che è erede istituito è stato costituito dal defunto medesimo mentre era in vita.

Questa soluzione non è soddisfacente. Da una parte, il tenore dell’articolo 65 capoverso 1 lettera a ORF nella versione tedesca menziona l’acquisto da parte di una «persona» e quindi mal si adegua al caso in cui un trust è istituito come erede. Dall’altra, il fatto che questi casi siano disciplinati in due disposizioni separate non favorisce la chiarezza della normativa. Inoltre, vi è l’incertezza del diritto quanto ai succitati casi specifici. L’avamprogetto prevede pertanto una normativa uniforme e nel contempo più chiara. I trust sono pertanto esplicitamente contemplati soltanto nell’articolo 65 capoverso 1 lettera a AP-ORF. Nel contempo viene soppressa la regola speciale di cui all’articolo 67 capoverso 1 lettera b numero 1 ORF.

L’articolo 65 capoverso 1 lettera a AP-ORF menziona le persone «e i trust» acquirenti. Poiché i trust possono essere designati come eredi, occorre menzionarli esplicitamente

17 Cfr. MERK, op. cit, n. 3.2.2.2.