Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/46: Modifica dell’ordinanza sul registro fondiario (documenti giustificativi per successioni e trust) · 20 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
è necessario neppure in questo caso. Anche questa disposizione può pertanto essere abrogata.
Art. 67 cpv. 1 lett. c (abrogato)
La presente disposizione disciplina il caso in cui un fondo svizzero è oggetto di un legato a un trust già esistente o a un trust costituito in virtù delle medesime disposizioni a causa di morte. Poiché questo caso è totalmente coperto dall’articolo 64 capoverso 1 lettera c ORF e dal nuovo articolo 64 capoverso 1 lettera b AP-ORF (si veda il commento a quest’ultimo), anche questa disposizione può essere abrogata.
Art. 67 cpv. 2 (abrogato)
Si veda il commento alla frase introduttiva dell’articolo 67 capoverso 1 AP-ORF.
6 Ripercussioni
6.1 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni
Il presente progetto prevede la revisione parziale di un’ordinanza del Consiglio federale. Le modifiche riguardano le modalità di iscrizione nel registro fondiario e i documenti giustificativi che deve richiedere l’ufficio del registro fondiario. L’organizzazione del registro fondiario e i compiti degli uffici del registro fondiario restano invariati. Di conseguenza, il presente progetto non ha ripercussioni significative per l’effettivo del personale o per le finanze degli enti pubblici.
6.2 Ripercussioni per la società
Le modifiche previste sono soprattutto di natura tecnica e non hanno ripercussioni significative per la società. Aumentano la certezza del diritto nel settore del registro fondiario e comportano alcuni sgravi amministrativi.
7 Aspetti giuridici
7.1 Costituzionalità
L’ORF si fonda prevalentemente sul CC e sulla LDIP. Le modifiche previste rientrano nel campo d’applicazione attuale dell’ordinanza. Correggono alcune lacune della normativa vigente emerse nella prassi e servono tra l’altro a garantire un migliore coordinamento con il diritto superiore.