Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/46: Modifica dell’ordinanza sul registro fondiario (documenti giustificativi per successioni e trust) · 20 pagine
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perché non sono considerate persone. L’aggiunta dell’espressione «acquirenti mediante i loro trustee» chiarisce che il trust non è iscritto nel registro fondiario in quanto proprietario, ma vengono iscritti i trustee in qualità di suoi rappresentanti (cfr. art. 149d LDIP).
Il nuovo testo dell’articolo 65 capoverso 1 lettera a AP-ORF permette di contemplare anche i casi di cui all’articolo 67 capoverso 1 lettera b numero 1 e quindi questa disposizione può essere soppressa. Sotto il profilo materiale non cambia niente rispetto alla situazione attuale, poiché il contenuto dell’articolo 67 capoverso 1 lettera b numero 1 poggia sull’articolo 65 capoverso 1 lettera a. Il «certificato» da presentare è il medesimo, ossia un certificato successorio svizzero o un corrispondente attestato ereditario di un’autorità estera. Il presente progetto prevede di conservare nell’articolo 67 ORF – che disciplina il trasferimento di proprietà connesso con un trust – soltanto le disposizioni che non sono già o non possono essere contemplate dalle disposizioni generali e di abrogare tutte le altre.
Nella versione di lavoro posta in consultazione preliminare, la proposta versione dell’articolo 65 capoverso 1 lettera a ORF conteneva un’ulteriore aggiunta che includeva anche i legatari direttamente acquirenti. In tal modo s’intendeva contemplare eventuali legati per vindicationem (legati che fondano direttamente la proprietà). Il presente avamprogetto segue ora tuttavia la dottrina dominante secondo cui, ai fini del registro fondiario svizzero, tali legati vanno trattati alla stregua di un legato secondo il CC. Anche se in linea di massima i legati sottostanno al diritto successorio applicabile, la questione del trasferimento di proprietà di un fondo svizzero è disciplinata dal diritto svizzero18. L’avamprogetto parte quindi dal presupposto che l’articolo 64 capoverso 1 lettera c ORF vale anche per i legati per vindicationem.
Quindi, se un testamento che applica la common law prevede un’istituzione di erede per un fondo svizzero, tale caso va trattato come un legato secondo il CC e quindi secondo l’articolo 64 capoverso 1 lettera c ORF. Secondo quanto illustrato sopra in merito all’articolo 64 capoverso 1 lettera b AP-ORF, questa regola si applica soltanto nei casi in cui il fondo non sottostà alla divisione ereditaria da parte di un personal representative.
Art. 65 cpv. 3
Secondo l’articolo 67 capoverso 1 lettera b numero 3 ORF una persona che funge da personal representative (cfr. n. 1.2) e ha qualità di proprietario in virtù del diritto secondo cui è stata nominata, è da considerare proprietario anche ai fini del registro fondiario. Il testo normativo parla di acquisto da parte di «aventi diritto temporanei». La disposizione si riferisce tuttavia esclusivamente al caso speciale in cui il fondo in questione è alla fine trasferito a un trust costituito dal defunto e a quello in cui il fondo
18 Cfr. MERK, op. cit., n. 4.2 con rinvii