Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/46: Modifica dell’ordinanza sul registro fondiario (documenti giustificativi per successioni e trust) · 20 pagine

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dei sistemi di common law (cfr. n. 1.2). Nel nuovo passaggio sono tuttavia compreso anche contratti di divisione ereditaria secondo il diritto estero, in particolare i contratti che sottostanno a requisiti formali diversi da quelli previsti dal CC.

Il tenore del nuovo passaggio include anche i trust. Il suddetto disciplinamento si applica quindi indipendentemente dal fatto che il destinatario del fondo assegnato nell’ambito della divisione ereditaria sia una persona o un trust. L’articolo 67 capoverso 1 lettera a numero 2 ORF diviene di conseguenza superfluo. Se il fondo è assegnato a un trust, i trustee sono iscritti nel registro fondiario come proprietari (art. 149d LDIP); ciò è espresso nel nuovo passaggio dall’espressione relativa al «trust acquirente mediante il suo trustee». Non sussiste invece più alcuna particolarità per quanto riguarda i documenti giustificativi dell’attestazione del titolo giuridico e perciò non è neppure più rilevante che il trust sia stato istituito dal defunto o da un terzo.

L’aggiunta «e, se non è inclusa nel documento, la loro dichiarazione di accettazione» nel testo dell’articolo 64 capoverso 1 lettera b AP-ORF si fonda sul vigente articolo 64 capoverso 1 lettera c ORF. In caso di divisone ereditaria secondo il sistema di common law, le quote dei singoli eredi alla successione sono assegnate per mezzo di un negozio giuridico unilaterale, ma il trasferimento di un fondo alla persona designata necessita ovviamente del consenso di quest’ultima. Tale consenso può essere contenuto nel deed of assent, ma non deve obbligatoriamente esserlo.

Se è applicabile il diritto successorio di uno Stato di common law, l’articolo 64 capoverso 1 lettera c ORF si applica soltanto se non è stato nominato un personal representative (cfr. n. 1.2). Gli ordinamenti giuridici in questione non distinguono tra eredi e legatari, ma li considerano invece due categorie di eredi. In tali sistemi, quello che secondo il CC sarebbe un legato, è erogato nell’ambito della divisione ereditaria. Di conseguenza, se è applicabile il diritto successorio di uno Stato di common law e se vi è un personal representative, l’articolo 64 capoverso 1 lettera b ORF si applica anche all’erogazione di un legato. Se invece non vi è un personal representative, l’«istituzione d’erede» per un fondo in applicazione della common law va trattata ai fini del registro fondiario svizzero come un legato del CC e quindi secondo l’articolo 64 capoverso 1 lettera c ORF (vedi commento all’articolo 65 capoverso 1 lettera a AP-ORF).

Oltre al deed of assent devono essere presentati anche i documenti che legittimano l’autore del deed in quanto personal representative, a meno che la persona in questione sia già menzionata come rappresentante nel registro fondiario (cfr. art. 65 cpv. 3 AP-ORF). Diversamente dal documento che istituisce il personal representative, il deed of assent non è un atto dell’autorità, bensì un documento privato, alla stregua del contratto di divisione ereditaria. Non sottostà pertanto alle condizioni di riconoscimento di cui all’articolo 96 LDIP.

Come già detto, la validità formale di un atto di divisione ereditaria estero sono stabilite dal pertinente diritto successorio estero. L’ufficio del registro fondiario svizzero può comunque chiedere un documento giustificativo attestante che la divisione ereditaria ha