Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/46: Modifica dell’ordinanza sul registro fondiario (documenti giustificativi per successioni e trust) · 20 pagine

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L’ORF è stata emanata dal Consiglio federale e può anche essere modificata da quest’ultimo (art. 182 della Costituzione federale24).

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche previste non tangono gli impegni internazionali della Svizzera.

7.3 Forma dell’atto

Il presente progetto riguarda la revisione di un’ordinanza ai sensi dell’articolo 182 Cost. Anche la revisione deve essere effettuata sotto forma di ordinanza.

7.4 Subordinazione al freno delle spese

Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi (che comportano spese superiori ai valori soglia) né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa (con spese superiori a uno dei valori soglia).

7.5 Delega di competenze legislative

Il progetto non prevede alcuna delega di competenze legislative.

7.6 Protezione dei dati

La presente revisione parziale non ha ripercussioni sul trattamento di dati personali. Le norme sulla protezione dei dati valide per gli uffici del registro fondiario restano invariate.

24 RS 101