Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/80: Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale e dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione, nonché emanazione di un’ordinanza dipartimentale sul disciplinamento uniforme della scorta privata ai trasporti eccezionali · 19 pagine
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Il sistema STE, costantemente perfezionato con la collaborazione di tutti i corpi di poli- zia cantonali, dell’Associazione svizzera dei trasporti stradali (ASTAG) e di altre auto- rità, si è dimostrato valido nella pratica e gode di un elevato livello di accettazione da parte della polizia e del settore dei trasporti. Nel 2025 erano circa 300 i titolari di un’abi- litazione STE valida. Ogni anno circa altre 20–30 persone completano la formazione e diverse migliaia di trasporti eccezionali sono accompagnati da operatori STE, ridu- cendo notevolmente gli oneri della polizia e incrementando l’efficienza delle aziende di trasporto.
1.1 Necessità di agire e obiettivi
I requisiti per gli addetti alla scorta di trasporti eccezionali sono per lo più disciplinati a livello cantonale. La polizia e il settore dei trasporti chiedono che le disposizioni canto- nali vengano integrate nella legislazione federale. Lo scopo della regolamentazione a livello federale è quello di trasporre il sistema STE al livello appropriato. Fondamental- mente la sua applicazione sarà vincolante per tutta la Svizzera, in modo da tenere conto dell’importanza che il sistema ha ormai assunto per le autorità di polizia e le imprese di trasporto e rafforzare il profilo professionale degli addetti STE.
La scorta di trasporti eccezionali è un compito di responsabilità. I servizi di scorta effet- tuati correttamente garantiscono la sicurezza stradale e la protezione delle infrastrut- ture, due obiettivi le cui basi normative saranno ora integrate nel diritto federale sulla circolazione stradale. Attualmente a livello federale esistono solo norme frammentarie aventi come oggetto la STE. Si tratta, in particolare, delle disposizioni relative alle se- gnalazioni manuali di cui all’articolo 67 capoverso 1 lettera i dell’ordinanza del 5 set- tembre 19792 sulla segnaletica stradale (OSStr) e ai dispositivi di illuminazione dei vei- coli di scorta di cui all’articolo 110 capoverso 3 dell’ordinanza del 19 giugno 19953 con- cernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).
Rispetto all’attuale base giuridica cantonale, sostanzialmente non si introducono nuovi requisiti per gli addetti alla scorta di trasporti eccezionali. Nel sistema cantonale evolutosi storicamente, la responsabilità di questo compito spetta ai singoli Cantoni. Sarà così anche in futuro, senza assegnazioni specifiche a singoli Cantoni o a deter- minati enti (v. anche punto 5.3).
2 Punti essenziali del progetto
2.1 Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale
Situazione iniziale
I veicoli che a causa del loro carico non soddisfano le prescrizioni concernenti le di- mensioni e i pesi, come pure i veicoli eccezionali (art. 25 OETV) possono circolare sulle strade pubbliche solo in virtù di un permesso scritto (art. 78 cpv. 1 ONC). La compe- tenza per il rilascio dei permessi, sia per i viaggi di esportazione sia per i trasporti na-