Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/80: Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale e dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione, nonché emanazione di un’ordinanza dipartimentale sul disciplinamento uniforme della scorta privata ai trasporti eccezionali · 19 pagine
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Poiché la maggior parte delle imprese interessate non effettua trasporti eccezionali per conto proprio, bensì ad esempio per grandi progetti di costruzione (strade, approvvi- gionamento energetico ecc.), le agevolazioni vanno in ultima analisi anche a beneficio della società.
L’esternalizzazione dei servizi di scorta della polizia a terzi genera inoltre nuovi posti di lavoro nel settore privato.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità e legalità
Le presenti modifiche normative si fondano sugli articoli 9 capoverso 3, 15 capoverso 5 e 106 capoverso 1, primo periodo LCStr, che a loro volta si basano sulla competenza normativa della Confederazione in materia di circolazione stradale. La Costituzione fe- derale stabilisce il quadro giuridico generale (art. 82 Cost.). Le modifiche rientrano nel mandato legislativo e nella competenza del Consiglio federale.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera. Le imprese di trasporto estere potranno far scortare i loro trasporti eccezionali in Sviz- zera anche da addetti locali. Le disposizioni proposte si applicano in modo non discri- minatorio ai veicoli e ai conducenti nazionali ed esteri e sono quindi conformi all’Ac- cordo del 21 giugno 199913 sui trasporti terrestri tra la Svizzera e l’UE (ATT), in confor- mità al quale la Svizzera applica inoltre disposizioni equivalenti a quelle della direttiva 96/53/CE (v. punto 4).
Inoltre, le proposte normative sono compatibili con l’ALC e con la Convenzione dell’AELS. Secondo l’articolo 9 ALC e l’allegato K articolo 9 della Convenzione dell’AELS nonché la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali14 applicabile nell’ambito dell’ALC e della Convenzione dell’AELS, il citta- dino di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS in possesso di un certificato equivalente all’abilitazione STE può richiedere il riconoscimento delle proprie qualifiche professio- nali per esercitare la professione in Svizzera. Tale possibilità di riconoscimento di qua- lifiche professionali equivalenti, contemplata dall’articolo 2 OSTE, è conforme al princi- pio di non discriminazione sancito dall’articolo 2 ALC e dall’allegato K articolo 2 della Convenzione dell’AELS e precisato nell’allegato I articoli 9 e 15 ALC nonché nell’alle- gato K appendice 1 articoli 9 e 15 della Convenzione dell’AELS.
6.3 Forma dell’atto
Il progetto rispetta i limiti posti al Governo dalla LCStr. La normativa proposta sarà attuata a livello di ordinanza del Consiglio federale inserendola in ordinanze esistenti secondo la sistematica federale. Nel caso dell’ONC si introduce una norma di delega,
13 RS 0.740.72
14 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù dell’allegato III sezione A ALC e dell’allegato K appendice 3 sezione A della convenzione dell‘AELS. 18/19