Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/80: Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale e dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione, nonché emanazione di un’ordinanza dipartimentale sul disciplinamento uniforme della scorta privata ai trasporti eccezionali · 19 pagine
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Art. 52 Rilascio dell’abilitazione
A prescindere dal luogo in cui si è svolto l’esame finale, l’abilitazione STE è rilasciata dal Cantone di domicilio dopo il superamento dell’esame. In caso di domicilio all’estero, il documento è rilasciato dal Cantone in cui ha sede il datore di lavoro.
Art. 53 Validità e proroga dell’abilitazione
L’abilitazione STE è valida cinque anni. Può essere rinnovata di volta in volta per altri cinque anni se nell’anno precedente la presentazione della domanda di rinnovo l’ad- detto alla scorta ha acquisito ulteriore esperienza pratica e approfondito le conoscenze teoriche (almeno 8 servizi di scorta qualificati di trasporti o veicoli eccezionali e un corso di aggiornamento di una giornata presso un centro di formazione e di esame ricono- sciuto).
La domanda può essere presentata non prima di un anno dalla data di scadenza dell’abilitazione. Indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, la va- lidità prorogata decorre sempre dalla data di scadenza del documento precedente.
Art. 54 Riconoscimento
I centri di formazione e di esame sono riconosciuti dal Cantone in cui hanno sede. I requisiti minimi per il riconoscimento, stabiliti nel capoverso 2, riguardano la direzione del centro, il personale docente e l’insegnamento, il locale di lezione, la periodicità della formazione e degli esami nonché l’assicurazione della qualità. In particolare, occorre dimostrare che il regolamento cantonale di formazione ed esame è implementato in modo appropriato. Un centro riconosciuto deve offrire annualmente almeno un corso di formazione, un corso di aggiornamento e tre esami. Di norma l’esame si svolge su- bito dopo il corso di formazione. Gli altri due esami possono essere di riparazione. È possibile rinunciare all’organizzazione di corsi ed esami se alla scadenza del periodo di iscrizione non è stato raggiunto il numero minimo di partecipanti definito nell’apposito piano.
I centri devono consentire alle autorità cantonali l’accesso ai corsi di formazione e agli esami in qualsiasi momento. Se un centro di formazione e di esame non soddisfa più requisiti per il riconoscimento, questo gli può essere revocato.
Art. 55 Rinuncia allo svolgimento di corsi ed esami
Nonostante i centri di formazione e di esame debbano proporre la formazione sui fon- damenti e un corso di aggiornamento almeno una volta all’anno e prevedere tre ses- sioni per gli esami sui fondamenti, potranno rinunciare allo svolgimento di corsi ed esami qualora, entro la scadenza del termine di iscrizione o al più tardi 10 giorni prima dell’inizio della formazione, non sia stato raggiunto il numero minimo di partecipanti stabilito nel piano di formazione e di esame.
Art. 56 Moduli
Il presente articolo stabilisce quali moduli devono essere messi a disposizione dai Can- toni. Sono previsti moduli per i centri di formazione e di esame (attestato della forma- zione sui fondamenti, attestato dell’esame sui fondamenti) e per gli addetti alla scorta