Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/80: Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale e dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione, nonché emanazione di un’ordinanza dipartimentale sul disciplinamento uniforme della scorta privata ai trasporti eccezionali · 19 pagine
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Art. 48 Formazione sui fondamenti
L’articolo stabilisce da un lato i requisiti personali necessari per frequentare la forma- zione sui fondamenti, dall’altro gli argomenti e la durata della formazione stessa. Sono ammessi alla formazione i titolari di una licenza di condurre della sottocategoria CE (art. 3 cpv. 1) in possesso della categoria B da almeno tre anni senza aver commesso negli ultimi tre anni infrazioni alle norme della circolazione tali da compromettere la sicurezza stradale. La formazione consta principalmente di lezioni teoriche integrate da parti pratiche. Sono trasmesse soprattutto nozioni per la presentazione della domanda, la preparazione del viaggio e il comportamento durante il suo svolgimento, compreso l’uso dei segnali. I docenti devono avere una formazione tecnica ed esperienza nella scorta di trasporti. La formazione pratica relativa agli ordini da impartire a terzi (incluse segnalazioni e istruzioni) deve essere svolta in collaborazione con l’autorità di polizia locale. Il completamento della formazione è certificato dal centro in cui si è svolta.
Art. 49 Esame sui fondamenti
L’esame sui fondamenti deve essere sostenuto entro un anno dal completamento della formazione. Dopo l’esame il centro di esami rilascia un certificato. L’esame può essere ripetuto due volte, dopodiché è necessario frequentare nuovamente la formazione per essere riammessi alla prova.
Art. 50 Esercitazioni pratiche
La seconda parte della formazione consiste in esercitazioni pratiche, cui si è ammessi solo dopo aver superato l’esame sui fondamenti. Le esercitazioni devono svolgersi sotto la vigilanza di un addetto alla scorta di trasporti eccezionali in possesso dell’abi- litazione STE da almeno un anno, che le certifica singolarmente con la propria firma utilizzando il modulo di cui all’articolo 56 lettera c.
Art. 51 Esame finale
Il presupposto per l’ammissione all’esame finale è aver svolto almeno cinque esercita- zioni pratiche, di cui almeno due per trasporti o veicoli eccezionali il cui permesso pre- vedeva la scorta da parte delle autorità di polizia o di operatori privati. Per quanto ri- guarda le altre esercitazioni, è sufficiente effettuare la scorta di trasporti o veicoli ecce- zionali non soggetti a tale vincolo.
L’esame, organizzato dalle autorità cantonali, comprende, oltre al viaggio, anche la pianificazione dello stesso e il controllo prima della partenza. L’esito dell’esame deve essere comunicato al candidato subito dopo aver effettuato il viaggio.
L’esame finale può essere ripetuto due volte, a condizione che l’esame sui fondamenti sia stato superato da meno di un anno. È ammesso a un quarto e ultimo esame finale solo chi ha svolto nuovamente almeno cinque esercitazioni pratiche conformemente all’articolo 51 capoverso 1 (ossia almeno due con scorta come condizione di autoriz- zazione).