Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/80: Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale e dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione, nonché emanazione di un’ordinanza dipartimentale sul disciplinamento uniforme della scorta privata ai trasporti eccezionali · 19 pagine

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incaricati della supervisione delle esercitazioni (attestato delle esercitazioni pratiche).

Art. 57 Regolamenti

I Cantoni hanno anche la competenza di redigere regolamenti. Tra questi, due riguar- dano la formazione sui fondamenti e il relativo esame e sono volti principalmente a precisare i requisiti per i centri di formazione e di esame; un terzo riguarda gli esami finali organizzati dalle autorità cantonali. Non è prevista alcuna regolamentazione delle esercitazioni pratiche, la cui esecuzione e il controllo devono essere affidati alla com- provata esperienza dell’addetto alla scorta incaricato della supervisione.

Art. 150 cpv. 2 lett. g

Come per gli altri documenti disciplinati nell’OAC, l’USTRA stabilisce i requisiti e in particolare la forma delle abilitazioni STE. L’USTRA emanerà le istruzioni pertinenti.

3.3 Emanazione dell’ordinanza del DATEC sulla scorta di veicoli e trasporti ec cezionali («ordinanza STE»)

Art. 1

La presente disposizione elenca i contenuti normativi dell’ordinanza. Si tratta in mas- sima parte di elementi ripresi dalle condizioni standard STE esistenti. Va inoltre osser- vato che, in conformità con l’articolo 1 dell’ordinanza dell’11 febbraio 20047 sulla circo- lazione stradale militare (OCSM), l’ordinanza STE non si applica all’esercito.

Art. 2 Abilitazione STE

Se l’autorità di rilascio dei permessi impone come condizione la scorta STE, l’addetto incaricato deve essere in possesso di un’abilitazione STE valida (cfr. art. 52 AP-OAC) e rispettare le disposizioni dell’OSTE. Il capoverso 2 stabilisce che sono accettate an- che qualifiche professionali estere equiparabili. L’USTRA provvederà a istituire una procedura per il riconoscimento delle qualifiche professionali estere che sia conforme agli impegni internazionali della Svizzera in materia, in particolare all’Accordo del 21 giugno 19998 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), alla Con- venzione del 4 gennaio 19609 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) nonché all’Accordo del 14 giugno 202310 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sul riconoscimento delle qualifiche professionali. La prestazione di servizi è soggetta alle disposizioni della legge federale del 14 dicembre 201211 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche pro- fessionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS). Sulla base di tali disposizioni, l’USTRA avrebbe la possibilità di verificare l’equivalenza delle qualifi-

7 RS 510.710

8 RS 0.142.112.681

9 RS 0.632.31

10 RS 0.412.136.7

11 RS 935.01