Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/80: Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale e dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione, nonché emanazione di un’ordinanza dipartimentale sul disciplinamento uniforme della scorta privata ai trasporti eccezionali · 19 pagine

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27 ottobre 19764 sull’ammissione alla circolazione (OAC), che disciplina l’ammissione di conducenti e veicoli alla circolazione stradale, la formazione e il perfezionamento dei conducenti nonché i requisiti degli esperti della circolazione.

La normativa proposta

I requisiti per la formazione, gli esami, il rilascio delle abilitazioni e il riconoscimento dei centri di formazione e d’esame saranno disciplinati nel diritto federale, basandosi sugli attuali requisiti stabiliti a livello cantonale. La formazione sarà suddivisa in due parti. La prima fase prevede l’insegnamento delle nozioni basilari (ad es. basi giuridiche, pianificazione del trasporto, comportamento durante il trasporto, segnalazioni, istruzioni e disposizioni), al termine della quale si deve sostenere un esame. Se viene superato, si passa alla seconda fase costituita da esercitazioni pratiche. Dopo aver superato l’esame finale si riceve l’abilitazione STE.

2.3 Emanazione dell’ordinanza del DATEC sulla scorta di veicoli e trasporti ec cezionali («ordinanza STE»)

Situazione iniziale

L’attuale sistema STE si è sviluppato a livello cantonale. I contenuti normativi derivano da diversi documenti, principalmente dalle «condizioni standard STE» elaborate sotto la direzione delle forze di polizia cantonali. Queste disciplinano l’applicabilità e il rico- noscimento del sistema STE nei Cantoni, oltre a definire i requisiti per i veicoli di scorta e l’equipaggiamento nonché diritti e doveri degli addetti STE nello svolgimento della loro attività, tra cui le regole di segnalazione, gli obblighi di notifica, il comportamento in caso di incidenti o danni.

Le condizioni standard contengono anche un elenco di vincoli speciali definiti dai Can- toni che applicano il sistema STE. Tra questi rientrano, ad esempio, il completamento di una formazione supplementare per determinate regioni, la definizione di percorsi che richiedono il coinvolgimento della polizia o gli orari di divieto di transito per i trasporti.

Oggi un addetto STE che abbia completato con successo la formazione, superato gli esami e dimostrato di soddisfare altri requisiti (assicurazione, veicolo di scorta con- forme, equipaggiamento) riceve un’autorizzazione della polizia in cui sono elencate le condizioni standard vincolanti per l’addetto stesso.

La normativa proposta

Sulla base della norma di delega contenuta nell’ONC (v. punto 2.1), le condizioni stan- dard STE saranno trasferite in una nuova ordinanza dipartimentale intitolata «ordi- nanza del DATEC sulla scorta di veicoli e trasporti eccezionali», abbreviata in «ordi- nanza STE» e la cui sigla è «OSTE». Per effettuare la scorta di trasporti eccezionali gli addetti STE dovranno essere in possesso di un’abilitazione valida (abilitazione STE) e rispettare le disposizioni dell’OSTE.

Ulteriori aspetti del sistema STE sono disciplinati in altri regolamenti cantonali. La mag- gior parte riguarda la formazione e l’esame dell’aspirante addetto e sarà quindi trasfe- rita nel diritto federale nell’ambito delle modifiche dell’OAC menzionate al punto 2.2.

4 RS 741.51