Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/80: Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale e dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione, nonché emanazione di un’ordinanza dipartimentale sul disciplinamento uniforme della scorta privata ai trasporti eccezionali · 19 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 12 Verbale di viaggio

Il trasporto viene registrato dall’addetto STE in un verbale redatto secondo il modello di cui all’allegato 2 OSTE. Il verbale da un lato costituisce la prova vincolante e verifi- cabile del corretto svolgimento dell’attività di scorta e dall’altro attesta l’esperienza pra- tica richiesta ai fini del rinnovo dell’abilitazione. Essendo la validità dell’abilitazione li- mitata a cinque anni, anche il periodo di conservazione dei verbali è fissato a cinque anni.

Art. 13 Notifica di partenza e transito

Art. 14 Coordinamento dei trasporti eccezionali

Art. 15 Incidenti stradali e danni materiali

Art. 16 Circostanze particolari durante il servizio di scorta

In caso di circostanze straordinarie (ad es. guasto al veicolo), deviazioni dal percorso autorizzato, incidenti e danni, si deve informare la competente centrale di monitoraggio del traffico o d’intervento almeno 15 minuti prima della partenza. In questo modo la centrale può, tra le altre cose, avvisare gli addetti STE della circolazione contempora- nea di altri trasporti eccezionali, che a loro volta possono coordinarsi riguardo a incroci, parcheggi, orari di circolazione e altri aspetti operativi. La procedura mira a prevenire situazioni critiche, blocchi stradali o disagi alla circola-zione che potrebbero verificarsi in caso di incrocio tra due trasporti eccezionali.

Art. 17 Rispetto delle condizioni di autorizzazione

I veicoli e i trasporti eccezionali possono, per motivi plausibili, derogare alle norme della circolazione stradale e alla segnaletica orizzontale e verticale purché siano adottate sufficienti misure di sicurezza. Lo stesso vale anche per i veicoli di scorta. Gli addetti STE provvedono al rispetto delle condizioni di autorizzazione impartendo le istruzioni e indicazioni necessarie agli autisti dei trasporti eccezionali e al personale ausiliario.

Art. 18 Itinerario

Gli addetti STE garantiscono che il trasporto eccezionale non lasci l’itinerario autoriz- zato. Qualora circostanze improvvise, quali incidenti, interruzioni stradali o cantieri, ren- dano necessaria una deviazione si applica l’articolo 18 capoverso 3 OSTE.

Art. 19 Segnalazioni

Per svolgere le proprie mansioni, gli addetti STE devono poter impartire segnali ma- nuali e istruzioni agli altri utenti della strada. Tale facoltà è già prevista dall’articolo 67 capoverso 1 lettera i OSStr, motivo per cui si rimanda a detta disposizione. L’esercizio di tale facoltà è soggetto all’autorizzazione dell’autorità di polizia cantonale (art. 67 cpv. 3 OSStr). La regolazione del traffico è parte integrante della formazione STE. L’auto- rizzazione a regolare il traffico ai sensi dell’articolo 67 capoverso 3 OSStr è attualmente prevista dall’abilitazione STE, che i Cantoni si riconoscono vicendevolmente. Si intende mantenere questo sistema dal momento che ottenere l’autorizzazione da ciascun Can- tone attraversato non è una soluzione praticabile.