Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/80: Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale e dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione, nonché emanazione di un’ordinanza dipartimentale sul disciplinamento uniforme della scorta privata ai trasporti eccezionali · 19 pagine
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Art. 20 Rimozione di parti dell’infrastruttura
Affinché i trasporti eccezionali possano transitare su determinati tratti stradali, è spesso necessario, e di norma previsto, rimuovere delineatori, segnali e altri componenti dell’infrastruttura stradale. Smontaggio e reinstallazione possono essere eseguiti da personale ausiliario. Spetta tuttavia agli addetti STE informare l’ente competente se i componenti non possono più essere montati come previsto.
Art. 21 Ausiliari
In casi speciali gli addetti STE possono richiedere l’intervento di altre persone (ausi- liari). Si può trattare di altri addetti STE (ossia altri addetti alla scorta ai sensi dell’ordi- nanza STE) o anche di ausiliari sprovvisti di abilitazione, purché abbiano le conoscenze necessarie. Queste persone possono contribuire a garantire la sicurezza del trasporto, circolando davanti o dietro o a distanza. Se sono coinvolte più persone in possesso di un’abilitazione STE, occorre designare l’addetto responsabile.
Art. 22 Convogli
I convogli composti da più trasporti eccezionali rappresentano un caso speciale, che si presenta tuttavia con una certa frequenza. In molti casi sarebbe sproporzionato richie- dere un addetto STE per ciascun autocarro. Si stabilisce pertanto che un addetto STE può scortare fino a tre veicoli di trasporti eccezionali.
Art. 23 Coinvolgimento della polizia
La disposizione disciplina i casi in cui gli addetti STE devono necessariamente richie- dere l’intervento della polizia. La presenza della polizia è necessaria quando l’esecu- zione sicura del trasporto non può più essere garantita con i soli mezzi e poteri a di- sposizione dell’addetto STE.
Art. 24
L’esecuzione della LCStr e quindi anche delle relative ordinanze è di competenza dei Cantoni (art. 106 cpv. 2 LCStr). I compiti esecutivi spettanti ai Cantoni in relazione all’OSTE si evincono dagli articoli seguenti:
- art. 10, 12−16, 18 cpv. 3 e 20: ricezione di segnalazioni e moduli ed eventuale coor- dinamento in caso di più trasporti;
- art. 23: coinvolgimento della polizia.
L’articolo 24 stabilisce che i Cantoni esercitano la vigilanza sull’attività degli addetti alla scorta di trasporti eccezionali. Il sistema STE è semplice e i compiti connessi sono limitati. Inoltre, i singoli Cantoni sono interessati in misura molto diversa dalla que- stione. La disposizione contempla pertanto la possibilità per i Cantoni di prevedere la competenza centralizzata di un’organizzazione intercantonale o di un singolo Cantone, analogamente a quanto già avviene nell’attuale sistema STE, sulla base di accordi in- tercantonali. Tale possibilità rientra nell’autonomia organizzativa dei Cantoni.
I Cantoni avranno inoltre la possibilità di stabilire requisiti aggiuntivi per i servizi di scorta effettuati sul loro territorio o parti di esso (cpv. 2), quali, ad esempio, il comple- tamento di una formazione supplementare per determinate regioni, percorsi su cui