Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/80: Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale e dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione, nonché emanazione di un’ordinanza dipartimentale sul disciplinamento uniforme della scorta privata ai trasporti eccezionali · 19 pagine
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3 Commento ai singoli articoli
3.1 Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale
Art. 84 cpv. 1bis
Secondo la legge del 19 dicembre 19585 sulla circolazione stradale (LCStr), spetta al Consiglio federale stabilire le prescrizioni a livello nazionale per l’esecuzione della legge stessa (art. 106 cpv. 1 LCStr). Ciò vale anche per le condizioni sullo svolgimento dei trasporti eccezionali. Secondo l’articolo 9 capoverso 3 LCStr, il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali, in singoli casi, possono essere effettuati viaggi inevi- tabili con veicoli di dimensioni o peso superiori alla norma (ad es. veicoli e trasporti eccezionali). Ciò avviene nelle disposizioni di attuazione della LCStr, nello specifico negli articoli 78–85 ONC. La scorta (STE) è una misura protettiva ai sensi dell’articolo 84 ONC. La nuova norma di delega di cui all’articolo 84 capoverso 1bisONC si inserisce quindi nel quadro normativo esistente sia dal punto di vista tematico che legislativo.
A differenza di altre ordinanze in materia stradale, l’ONC non contiene una delega ge- nerale al DATEC per quanto riguarda la regolamentazione dell’esecuzione o dei detta- gli. La nuova norma di delega si basa pertanto sull’articolo 48 capoverso 1 della legge del 21 marzo 19976 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA). La competenza normativa è limitata al tema della scorta di trasporti eccezionali.
Art. 85 cpv. 3
Questa modifica, di natura puramente terminologica e senza conseguenze materiali, concerne soltanto il testo italiano. L’espressione «veicoli d’accompagnamento» è so- stituita con il termine più idoneo «veicoli di scorta», allineandolo a quello utilizzato nell’OSTE.
3.2 Modifica dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione
Titolo prima dell’art. 47
Per disciplinare l’abilitazione degli addetti alla scorta di veicoli e trasporti eccezionali viene aggiunto un nuovo titolo di partizione.
Art. 47 Abilitazione alla scorta di veicoli e trasporti eccezionali
Questa disposizione evidenzia l’importanza dell’abilitazione per addetti ai trasporti ec- cezionali (abilitazione STE). L’abilitazione certifica che il titolare ha le competenze per scortare trasporti e veicoli eccezionali. Per ottenerla si deve completare un corso di formazione e superare gli esami specificati nelle disposizioni successive. L’abilitazione ATB costituisce un requisito necessario per effettuare il servizio di scorta di trasporti eccezionali (art. 2 OSTE).