Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/80: Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale e dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione, nonché emanazione di un’ordinanza dipartimentale sul disciplinamento uniforme della scorta privata ai trasporti eccezionali · 19 pagine
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Art. 7 Equipaggiamento nel veicolo di scorta
Viene definito l’equipaggiamento minimo da tenere sempre a bordo del veicolo di scorta e in condizioni idonee all’uso. Quest’attrezzatura è utilizzata dall’addetto STE per svol- gere i propri compiti ed è costituita da dispositivi di comunicazione nonché da segna- letica e dispositivi di segnalazione manuale.
Art. 8 Documenti da tenere a bordo
La disposizione elenca i documenti che gli addetti STE devono portare con sé durante i servizi di scorta, in formato elettronico o cartaceo. Attualmente l’abilitazione STE è rilasciata solo su carta. Tuttavia, la disposizione è stata formulata in modo tale da non precludere un eventuale futuro rilascio del documento in formato elettronico.
Art. 9 Preparazione di un servizio di scorta di trasporti eccezionali
Una preparazione accurata è essenziale per garantire il regolare svolgimento del tra- sporto eccezionale. Gli addetti STE devono verificare preventivamente la transitabilità della strada per evitare danni all’infrastruttura, disagi o rischi per la circolazione. De- vono conoscere i passaggi difficili e reagire in modo appropriato, ad esempio richie- dendo l’intervento di altri addetti o ausiliari. Inoltre, devono essere in grado di comuni- care nella lingua ufficiale del Cantone attraversato oppure, qualora ciò non fosse pos- sibile, avvalersi dell’assistenza di una persona con le conoscenze linguistiche neces- sarie.
Art. 10 Notifica del trasporto eccezionale
Gli addetti STE devono assicurarsi che il trasporto sia comunicato alle competenti cen- trali di monitoraggio del traffico o d’intervento dei Cantoni attraversati almeno 24 ore prima dell’inizio del viaggio, utilizzando il modulo secondo il modello di cui all’allegato 2 OSTE. La notifica è utile ai Cantoni nell’esercizio delle loro funzioni esecutive (cfr. art. 24 OSTE).
Art. 11 Controllo prima della partenza
Il controllo prima della partenza garantisce che il trasporto inizi in condizioni di confor- mità. I veicoli (luci, pneumatici, condizioni tecniche generali, segnalazione di sovracca- rico) e il carico (fissaggio, marcatura, parti sporgenti) devono essere tali da consentire un trasporto sicuro, sia in relazione alla circolazione stradale sia dal punto di vista ope- rativo, nel rispetto delle norme della circolazione. Si deve inoltre verificare la conformità con il permesso speciale utilizzato (informazioni generali, dimensioni, peso, carico).
Gli addetti STE devono verificare se il conducente è in possesso della patente ade- guata. In caso di dubbi sulla sua capacità di guida (ad es. odore di alcol o segni ricon- ducibili all’assunzione di medicinali o stupefacenti), il trasporto non può essere effet- tuato.
La disposizione disciplina anche l’esonero dal controllo prima della partenza per i tra- sporti che devono essere scortati solo su brevi tratti (ad es. ponti o gallerie), quando non è disponibile un’area idonea alla fermata prima del tratto in questione. In tali casi è consentito, in via eccezionale, iniziare il servizio di scorta durante la marcia (presa in consegna in marcia) senza controllo prima della partenza. 13/19