Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/80: Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale e dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione, nonché emanazione di un’ordinanza dipartimentale sul disciplinamento uniforme della scorta privata ai trasporti eccezionali · 19 pagine
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zionali, è del Cantone di ubicazione o di quello in cui inizia il viaggio soggetto ad auto- rizzazione. Per i veicoli al servizio della Confederazione, i viaggi di importazione e il transito transfrontaliero è competente l’USTRA. Nel permesso, l’autorità di rilascio di- spone le condizioni necessarie a causa dell’eccezionalità dei veicoli (art. 84 cpv. 1 ONC). Le condizioni, tra cui rientra la scorta del trasporto eccezionale da parte di terzi, sono volte a garantire la sicurezza stradale e a proteggere la carreggiata, oltre che a evitare rumore e disagi alla circolazione. Per assicurare un’esecuzione uniforme, le autorità preposte al rilascio dei permessi hanno emanato direttive per l’applicazione di tali condizioni.
A seconda delle dimensioni del trasporto, sono previsti tre livelli di scorta. In caso di lieve superamento delle dimensioni non è necessaria nessuna scorta. Per eccessi di media entità è richiesto un veicolo di scorta dell’impresa di trasporto. La scorta in conto proprio non prevede requisiti speciali per l’addetto né per il suo veicolo. In caso di ampi superamenti, si ricorre, come terzo livello, alla scorta da parte della polizia o di privati con apposita formazione (STE). In pratica, questo tipo di scorta è richiesto nei seguenti casi: larghezza superiore a 3,80 m, larghezza superiore a 3,60 m per una lunghezza di oltre 30 m, lunghezza superiore a 35 m, altezza superiore a 4,80 m (a seconda della situazione, anche scorta in conto proprio). In circostanze particolari l’autorità di rilascio del permesso può disporre una scorta anche per dimensioni inferiori.
Attualmente l’ONC non prevede alcuna regolamentazione sulla scorta di trasporti ec- cezionali.
La normativa proposta
Per disciplinare la scorta privata di trasporti eccezionali è introdotta nell’ONC una norma di delega che consente al DATEC di definire le condizioni in materia (v. punto 2.3). La norma è sancita nell’ONC dal momento che le altre prescrizioni per i trasporti eccezionali e, in particolare, le relative misure protettive sono definite negli articoli 78– 85 ONC.
In considerazione della portata relativamente limitata e dell’elevato livello di dettaglio delle fattispecie da disciplinare, il Consiglio federale delega la competenza legislativa al Dipartimento. Il gruppo target, costituito da poche centinaia di persone, è ristretto, né si prevede un aumento significativo del numero dei titolari di un’abilitazione STE. L’ordinanza dipartimentale includerà i contenuti normativi del sistema STE che, nel contesto generale, sono di secondaria importanza e non stabiliscono diritti né obblighi di ampia portata per gli interessati. I contenuti normativi di maggiore rilevanza, come ad esempio le competenze tecniche del personale STE, saranno opportunamente tra- sposti nell’ordinanza del Consiglio federale pertinente (v. punto 2.2).
2.2 Modifica dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione
Situazione iniziale
I requisiti riguardo alle competenze tecniche degli addetti STE privati, finora disciplinati a livello cantonale, saranno trasferiti al livello federale integrandoli nell’ordinanza del