Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/80: Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale e dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione, nonché emanazione di un’ordinanza dipartimentale sul disciplinamento uniforme della scorta privata ai trasporti eccezionali · 19 pagine
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deve essere coinvolta la polizia o orari di divieto di transito per i trasporti. I Cantoni sono liberi di definirne il tipo e l’entità, senza tuttavia intaccare la validità generale del sistema STE. Oggi queste condizioni speciali sono riportate al punto 4 dei requisiti stan- dard STE e definite dai corpi di polizia in base alla loro conoscenza delle condizioni locali (volumi di traffico, spazio disponibile, particolarità delle infrastrutture ecc.). La competenza della polizia di disporre tali obblighi deriva dalla normativa sulla circola- zione stradale (tra gli altri art. 3 cpv. 1 e 4 LCStr). I Cantoni tengono aggiornato l’elenco dei requisiti e lo mettono a disposizione delle parti interessate (in particolare gli addetti STE).
Art. 25 Disposizioni transitorie
Per l’adeguamento alla normativa federale STE è previsto un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2029. Come accennato nell’introduzione, le norme cantonali vigenti saranno in gran parte recepite senza modifiche nel diritto federale. Per i Cantoni che già oggi utilizzano il sistema STE (tutti tranne il Ticino) così come per gli addetti STE, questa scadenza non avrà quindi ripercussioni dirette.
Art. 26 Entrata in vigore
Le modifiche alle ordinanze del Consiglio federale entreranno in vigore contempora- neamente all’ordinanza del DATEC, per la quale si prevede, in considerazione dell’iter legislativo prestabilito, la seconda metà del 2027.
4 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo
La direttiva 96/53/CE12 disciplina i pesi e le dimensioni massimi consentiti nel traffico internazionale. Per quanto riguarda i trasporti eccezionali, gli Stati membri sono tenuti solo a consentire il trasporto transfrontaliero di merci sovradimensionate e indivisibili, mentre non sono previste disposizioni relative alla scorta di tali trasporti. Le norme in materia sono fissate a livello nazionale e non sono legate al diritto UE. Ogni Paese è quindi libero di stabilire le condizioni di scorta sul proprio territorio. L’ambito di applica- zione di tali norme e quindi anche il riconoscimento degli addetti STE con formazione specifica per un determinato Paese è dunque limitato al Paese in questione.
Diversi Stati europei (ad es. Germania, Austria e Francia) dispongono di prescrizioni riguardanti la scorta di trasporti eccezionali. I trasporti eccezionali esteri devono rispet- tare le disposizioni di protezione (ad es. scorta) emanate dall’autorità locale. Le norme STE qui proposte sono simili a quelle austriache, mentre quelle tedesche, ad esempio, sono più ampie e dettagliate. Tuttavia, non esistono atti internazionali né accordi bila- terali volti a disciplinare o uniformare tale servizio. Le normative e le formazioni in ma- teria hanno un carattere prettamente nazionale. Nella pratica, non vengono effettuati servizi di scorta internazionali.
12 Direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale, GU L 235 del 17.9.1996. 16/19