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Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 14 pages

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In caso di uso non conforme allo scopo la somma forfettaria a favore dell’integrazione deve essere restituita.

Con la revisione parziale della LAsi, a partire dal 1° gennaio 2007 la situazione giuridica delle persone ammesse provvisoriamente è stata migliorata anche nel settore dell’attività lucrativa. Già nella proposta del Consiglio federale del 19 ottobre 2006 concernente l’entrata in vigore parziale delle modifiche del 16 dicembre 2005 della LAsi e della legge federale sull’assicurazione malattie nonché l’entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005 della legge sull’AVS, si è osservato che ciò comporta un certo onere supplementare, non ancora definibile con precisione, nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione. L’8 novembre 2006 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP e il DFE di esaminare l’ammontare dei costi supplementari per il collocamento e l’assicurazione contro la disoccupazione di persone ammesse provvisoriamente e le relative possibilità di finanziamento. Attualmente i pertinenti lavori non sono ancora conclusi. A seconda dei risultati si dovrà procedere ad altri adattamenti di ordinanze.

Il capoverso 4 disciplina l’indicizzazione delle somme forfettarie. Esse sono adattate ogni anno all’indice nazionale dei prezzi al consumo.

Art. 20 Altri sussidi per l’integrazione

Accanto al versamento di somme forfettarie, in virtù della LAsi l’UFM può continuare a concedere in modo circoscritto sussidi per singoli progetti, soprattutto per progetti modello o pilota di importanza nazionale (cfr. le spiegazioni all’articolo 13).

Capitolo 5 Commissione

Art. 21 Campo d’attività

Il campo d’attività della Commissione risulta soprattutto dall’articolo 58 LStr ed è completato con i compiti dell’ex Commissione federale dei rifugiati. Esso comprende le questioni sollevate dalla presenza degli stranieri in Svizzera, compresi i richiedenti l’asilo, i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente. In tale contesto la Commissione si occupa di questioni sociali, economiche, culturali, politiche, demografiche e giuridiche. Inoltre partecipa allo scambio di opinioni e di esperienze a livello internazionale.

Art. 22 Informazione

A complemento del compito d’informare della Confederazione (cfr. art. 56 LStr e spiegazioni relative all'art. 10 OIntS), la Commissione orienta il pubblico sulle sue attività. Nel quadro delle sue pubblicazioni (p.es. terra cognita) e manifestazioni può pubblicare pareri, raccomandazioni e documenti di base concernenti la situazione particolare degli stranieri.

Art. 23-26

Queste disposizioni riguardano i pareri e le raccomandazioni della Commissione, la sua funzione di mediazione, il rapporto d’attività e l’obbligo di mantenere il segreto. Esse sono state riprese dall’ordinanza attualmente in vigore.