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Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 14 pages

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Per gli stranieri con un permesso di soggiorno di breve durata la conclusione di un accordo d’integrazione è opportuna solo se svolgono un’attività di carattere pubblico (art. 7).

L’accordo d’integrazione intende soprattutto creare degli incentivi per un’integrazione durevole e riuscita degli stranieri coinvolti. Essi devono essere innanzitutto motivati a prestare il loro contributo all’integrazione. Lo scopo dell’accordo d’integrazione è in particolare la promozione dell’apprendimento di una lingua nazionale nonché delle conoscenze delle condizioni sociali e di vita in Svizzera (cpv. 3 lett. a). Inoltre devono essere promosse le conoscenza dell’ordinamento giuridico svizzero e delle norme e regole fondamentali il cui rispetto costituisce un presupposto indispensabile per la convivenza pacifica (cpv. 3 lett. b e c).

Oltre il 40 per cento dei nuovi arrivati sono familiari di stranieri che risiedono già in Svizzera. In tal caso può rivelarsi opportuno obbligare i familiari arrivati a frequentare un corso. Nell’interesse di un’integrazione durevole, per il ricongiungimento familiare sono stati inoltre introdotti dei termini entro cui i bambini o i giovani devono ricongiungersi con i familiari (art. 47 LStr), affinché possano inserirsi quanto prima nelle strutture ordinarie, quali la scuola o la formazione professionale ecc.. Non è invece opportuno pretendere ad esempio che uno specialista altamente qualificato che soggiorna solo temporaneamente in Svizzera frequenti un corso d’integrazione.

Le persone che sono obbligate a partecipare a un corso di lingua o d’integrazione devono essere rese attente alle relative offerte.

Art. 6 Obbligo di partecipare a misure d’integrazione

La presente disposizione costituisce un complemento all’articolo 5 e si riferisce specificamente a rifugiati che ricevono un aiuto sociale e a persone ammesse provvisoriamente.

L’aiuto sociale è di competenza dei Cantoni. La Confederazione tuttavia versa ai Cantoni degli indennizzi per le loro spese per l’aiuto sociale ai rifugiati nei primi cinque anni e alle persone ammesse provvisoriamente nei primi sette anni, a partire dalla loro entrata in Svizzera. Anche se sul mercato del lavoro i rifugiati sono equiparati agli indigeni, lavora solo il 18,1 per cento dei rifugiati riconosciuti in età lavorativa e il 45,2 per cento dei rifugiati ammessi provvisoriamente (per le persone ammesse provvisoriamente la quota è del 37,2 per cento e per i richiedenti l’asilo del 14,1 per cento; situazione del 31.12.2006). L’integrazione professionale dei rifugiati è quindi da ritenersi insufficiente. La disposizione dell’ordinanza si basa sull’articolo 82 capoverso 5 della legge sull’asilo (LAsi), il quale sancisce che nel sostegno ai rifugiati occorre tenere conto della loro situazione particolare e segnatamente se ne deve facilitare l’integrazione professionale, sociale e culturale.

Con la revisione della LAsi e della LStr, per le persone ammesse provvisoriamente è stato tra l’altro migliorato l’accesso al mercato del lavoro. La Confederazione versa inoltre ai Cantoni sussidi per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati. Pertanto i Cantoni sono tenuti ad adottare misure d’integrazione. S’intendono tuttavia creare anche le basi legali affinché i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente possano essere obbligate a partecipare a un corso di lingua o d’integrazione.