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Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 14 pages

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Sezione 1: In generale

Art. 11 Contributi finanziari

La presente disposizione contiene un elenco dei contributi finanziari versati dalla Confederazione (art. 55 e 87 LStr e art. 88 e 91 cpv. 4 LAsi) a favore delle misure di promozione dell’integrazione degli stranieri, dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente.

Art. 12 Beneficiari

La presente disposizione precisa i gruppi di persone che possono usufruire dei contributi finanziari menzionati all’articolo 11. I contributi finanziari possono essere versati a favore degli stranieri titolari di un permesso di dimora o di domicilio, dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente. Se esercitano un’attività di carattere pubblico (art. 7), anche le persone titolari di un permesso di soggiorno di breve durata (art. 32 LStr) possono partecipare o essere obbligate a partecipare a misure d’integrazione.

La LStr migliora la situazione giuridica delle persone ammesse provvisoriamente negli ambiti dell’integrazione, dell’ammissione a un’attività lucrativa e del ricongiungimento familiare. Questo miglioramento è stato introdotto perché si è appurato che spesso le persone ammesse provvisoriamente restano in Svizzera per anni e in parte per sempre. È pertanto importante promuovere la loro integrazione sia in vista di un loro soggiorno prolungato in Svizzera sia per mantenere la loro capacità di rimpatrio. In virtù della nuova ordinanza la Confederazione versa inoltre una somma forfettaria per l’integrazione di questa cerchia di persone (cfr. art. 19).

Il capoverso 3 dell’avamprogetto statuisce il principio secondo cui le misure d’integrazione finanziate in virtù dell’ordinanza devono, per quanto possibile, essere accessibili a tutte le persone interessate. La frequentazione di un corso di lingua deve ad esempio dipendere dal bisogno concreto e non deve essere impedito dallo statuto giuridico di una persona. Gli operatori incaricati dell’attuazione concreta delle misure devono disporre di un certo potere discrezionale.

Sezione 2: Contributi finanziari secondo la LStr

Art. 13 Versamento dei contributi finanziari

L’articolo 55 LStr permette contributi finanziari della Confederazione a favore di misure di promozione nel settore dell’integrazione e in particolare per l’apprendimento di una lingua.

La presente ordinanza distingue tre tipi di misure di promozione per le quali la Confederazione può versare contributi finanziari.

- Contributi finanziari a singoli progetti

Le domande per il finanziamento di singoli progetti devono di regola essere presentati all’UFM. Come finora l’UFM, d’intesa con le autorità cantonali, può inoltre autorizzare i servizi che fungono da interlocutori cantonali per le questioni inerenti all’integrazione

- sempreché questi dispongano delle strutture necessarie – ad accogliere domande e a trasmetterle con una raccomandazione all’UFM. La Commissione esprime un parere in merito alle domande presentate. L’UFM decide della concessione dei contributi finanziari.