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Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 14 pages

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Lo scopo della disposizione è in particolare di promuovere l’integrazione professionale dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente e quindi in definitiva di aumentare il numero di persone esercitanti un’attività lucrativa. Non si tratta di un nuovo disciplinamento, bensì della conferma di un principio che riflette la prassi vigente. Con la disposizione si mette a disposizione dei Cantoni uno strumento importante per sostenerli nel promuovere l’integrazione professionale delle categorie di persone interessate. Ciò vale soprattutto per i Cantoni che non dispongono delle pertinenti basi legali.

Il capoverso 2 prevede sanzioni per le persone ammesse provvisoriamente o i rifugiati che senza addurre motivi validi non adempiono l’obbligo di partecipare a programmi di formazione o d’occupazione. Il Cantone può ridurre le prestazioni di aiuto sociale alle persone in questione, basandosi sul diritto cantonale o, se quest’ultimo non prevede una disposizione in merito, sull’articolo 83 capoverso 1 LAsi. La disposizione non costituisce pertanto uno strumento in materia di diritto degli stranieri ai sensi dell’accordo d’integrazione (art. 5), bensì una disposizione speciale nell’ambito del diritto sull’aiuto sociale.

L’articolo 84 capoverso 5 LStr disciplina il rilascio di un permesso di dimora alle persone ammesse provvisoriamente che si trovano in Svizzera da oltre cinque anni. Le relative domande sono esaminate in modo approfondito considerando il grado d’integrazione, la situazione familiare e la ragionevolezza di un rientro nello Stato di provenienza. L’esame deve considerare anche se la persona in questione ha partecipato con successo a un programma di formazione o d’occupazione (cpv. 3).

Art. 7 Attività di carattere pubblico

Le persone che svolgono un’attività su incarico di una comunità religiosa e gli insegnanti di lingua e cultura dei Paesi d’origine svolgono un ruolo importante nel dialogo tra la loro comunità e la popolazione svizzera e contribuiscono pertanto in modo decisivo all’integrazione della popolazione straniera.

La presente disposizione non si limita alle summenzionate funzioni, bensì contempla qualsiasi attività di carattere pubblico. Essa si applica indipendentemente dal fatto che la persona interessata sia impiegata sulla base di un contratto di diritto pubblico o di diritto privato.

È importante che queste persone conoscano le condizioni sociali e di vita in Svizzera e riconoscano l’ordinamento giuridico svizzero. Spesso svolgono una funzione chiave nella comunità straniera, in virtù della loro funzione godono di stima e rispetto e frequentemente in caso di necessità si ricorre a loro nel dialogo con le autorità locali.

Può svolgere una funzione di mediazione tra i membri della comunità straniera e le autorità locali solo chi s’impegna per il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblici. Sono pertanto escluse sin da principio le persone che, ad esempio in un’adunanza o diffondendo scritti, giustificano o propagano crimini contro la pace, crimini di guerra o contro l’umanità oppure atti terroristici di analoga gravità. Ciò vale anche per le persone che istigano all’odio, incitano alla violenza o ad azioni arbitrarie contro la popolazione.

Inoltre, già in occasione dell’ammissione si può pretendere che le persone che esercitano un’attività di carattere pubblico dispongano di conoscenze linguistiche adeguate. Si