Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/143: Ufficio del difensore civico federale (Procedura di consultazione su mandato della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale) · 27 pagine
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» necessario inserire tale principio nella legge (SBB/CFF/FSS; SSR/SRG).
Líaccesso al difensore civico va negato se gi‡ esistono altri organi di
mediazione o di conciliazione (economiesuisse).
Vigilanza:
Se si intende attribuire al difensore civico poteri di vigilanza
sullíAmministrazione federale, tali poteri devono essere disciplinati dallíarticolo 8 (GE).
3.11 Disposizioni díesecuzione (art. 10)
NE e ZH chiedono lo stralcio di questo articolo.
Líesperienza dimostra che non Ë necessario emanare disposizioni particolari a
favore del personale di un organo federale di mediazione (ZH).
La SVPO Ë favorevole al mantenimento di questa disposizione.
Occorre tuttavia chiedersi se non sia opportuno delegare tale competenza
normativa al difensore civico (SVPO).
3.12 Segreto díufficio, professionale e díaffari e diritto di non deporre (art. 11)
Spetta al difensore civico decidere se rendere pubblico un determinato affare,
garantendo nel contempo i diritti della personalit‡ (EKR/CFR).
Dato che il diritto di rifiutarsi di deporre sarebbe eccessivo, Ë opportuno che il difensore civico possa chiedere che líautorit‡ di nomina lo liberi dal segreto (SH).
3.13 Rapporti (art. 12)
Il difensore civico deve presentare a ciascun capodipartimento un rapporto
circostanziato su tutte le questioni in cui ha funto da mediatore. Se necessario, tale rapporto va corredato di raccomandazioni (SP/PS).
Il rapporto dovrebbe comprendere un riassunto delle raccomandazioni rivolte alle autorit‡ federali e uníanalisi dei problemi segnalati (VD).
» auspicabile líinstaurazione di una rapporto diretto tra difensore civico e
Parlamento; tale aspetto andrebbe precisato dal capoverso 3 (BS; SVPO;
DJS/JDS/GDS).
Questo articolo dovrebbe specificare che i pareri e le raccomandazioni del
difensore civico possono essere pubblicati, dato che soprattutto le ultime rivestono importanza particolare per Cantoni e Citt‡ (DJS/JDS/GDS).
La disposizione relativa al rapporto annuale dovrebbe rammentare il dovere di riservatezza del difensore civico (GR).
3.14 Vigilanza da parte delle Commissioni della gestione (art. 13)
Le Commissioni della gestione dovrebbero inoltre occuparsi dei reclami di coloro che muovono critiche allíoperato del difensore civico (DJS/JDS/GDS).
Il capoverso 3 lascia intendere che le Commissioni della gestione controllano líoperato del difensore civico federale, il che potrebbe costituire un problema.