Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/143: Ufficio del difensore civico federale (Procedura di consultazione su mandato della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale) · 27 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 25Fedlex · Rapporto sui risultati
Art. 19 Risultanze dellíesame
1 Il difensore civico informa il richiedente e líautorit‡ federale in merito alle risultanze del suo esame.
2 Il difensore civico tenta una mediazione tra il richiedente e líautorit‡ federale e puÚ sottoporre loro relative proposte.
3 Se non Ë possibile raggiungere uníintesa, il difensore civico rivolge una raccomandazione agli interessati.
4 Il difensore civico puÚ informare altre autorit‡ e il pubblico.
Art. 20 Provvedimenti
1 Líautorit‡ federale prende atto delle risultanze dellíesame del difensore civico e decide quali provvedimenti occorra adottare.
2 Informa della sua decisione il difensore civico e il richiedente.
Art. 21 Gratuit‡
Le prestazioni dellíUfficio del difensore civico federale sono gratuite.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 22 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente Ë disciplinata nellíallegato.
Art. 23 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottost‡ al referendum.
2 La Conferenza di coordinamento dellíAssemblea federale ne determina líentrata in vigore.