Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/143: Ufficio del difensore civico federale (Procedura di consultazione su mandato della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale) · 27 pagine

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Art. 19 Risultanze dellíesame

1 Il difensore civico informa il richiedente e líautorit‡ federale in merito alle risultanze del suo esame.

2 Il difensore civico tenta una mediazione tra il richiedente e líautorit‡ federale e puÚ sottoporre loro relative proposte.

3 Se non Ë possibile raggiungere uníintesa, il difensore civico rivolge una raccomandazione agli interessati.

4 Il difensore civico puÚ informare altre autorit‡ e il pubblico.

Art. 20 Provvedimenti

1 Líautorit‡ federale prende atto delle risultanze dellíesame del difensore civico e decide quali provvedimenti occorra adottare.

2 Informa della sua decisione il difensore civico e il richiedente.

Art. 21 Gratuit‡

Le prestazioni dellíUfficio del difensore civico federale sono gratuite.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 22 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente Ë disciplinata nellíallegato.

Art. 23 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottost‡ al referendum.

2 La Conferenza di coordinamento dellíAssemblea federale ne determina líentrata in vigore.