Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/143: Ufficio del difensore civico federale (Procedura di consultazione su mandato della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale) · 27 pagine

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Art. 11 Segreto díufficio, professionale e díaffari e diritto di non deporre

1 Il difensore civico, il suo sostituto e i suoi collaboratori sottostanno al segreto díufficio alla stessa stregua delle autorit‡ che rilasciano le informazioni. Essi sono tenuti a serbare il silenzio circa le questioni professionali e gli affari che, per loro natura o in virt˘ di prescrizioni legali o di istruzioni, sono confidenziali.

2 Il difensore civico, il suo sostituto e i suoi collaboratori rifiutano la deposizione in qualsiasi procedimento

amministrativo, civile o penale in merito a fatti appresi nellíadempimento dei loro compiti, sempre che gli interessati non li liberino dallíobbligo di mantenere il segreto.

Art. 12 Rapporti

1 Il difensore civico riferisce ogni anno alle Commissioni della gestione, allíattenzione dellíAssemblea federale, in merito alle sue attivit‡. Il rapporto Ë pubblicato.

2 Le Commissioni della gestione informano le Camere sul rapporto del Difensore civico e sulle relative incidenze sullíalta vigilanza dellíAssemblea federale.

3 Il difensore civico puÚ pubblicare altri rapporti.

Art. 13 Vigilanza da parte delle Commissioni della gestione

1 Le Commissioni della gestione esaminano se il difensore civico adempie i suoi compiti legali.

2 Sono applicabili i diritti díinformazione di cui allíarticolo 153 della legge sul Parlamento del 13 dicembre 20029.

3 Qualora le Commissioni della gestione intendano consultare documenti che contengono dati personali, il difensore civico adotta le misure adeguate a tutela del segreto.

Sezione 3: Procedura

Art. 14 Apertura

1 Il difensore civico interviene su richiesta o díufficio.

2 Le richieste sono esenti da formalit‡.

3 Le richieste non incidono sui termini díimpugnazione nÈ sostituiscono le istanze o i provvedimenti necessari alla tutela di diritti o al rispetto di obblighi.

Art. 15 Esame

1 Il difensore civico decide se e come intende esaminare un caso.

2 Se procede allíesame di un caso, il difensore civico ne informa le persone e le autorit‡ interessate e d‡ loro líopportunit‡ di pronunciarsi.

3 I casi su cui Ë stata pronunciata una decisione passata in giudicato sono esclusi dallíesame del difensore civico.

Minoranza (Vermot, B¸hlmann, Gross Anderas, Hubmann, Marty K‰lin, Sandoz, Tillmanns, Vallender,

Wittenwiler)

3Stralciare

Art. 16 Criteri díesame

Il difensore civico esamina se le autorit‡ federali hanno agito conformemente al diritto, in modo opportuno ed equo.

Art. 17 Strumenti díesame

Per accertare i fatti, il difensore civico ha in ogni momento il diritto di:

a. ottenere informazioni scritte e orali da parte di autorit‡ federali, cantonali e comunali;

b. esigere la produzione di documenti da parte delle autorit‡ federali;

c. ottenere informazioni da terzi;

d. effettuare ispezioni.

Art. 18 Assistenza amministrativa

1 Le autorit‡ federali collaborano allíaccertamento dei fatti.

2 Nei riguardi del difensore civico, le autorit‡ federali sono sciolte dal segreto di funzione.

9 RS ...; RU ...; (2002 7271)