Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/143: Ufficio del difensore civico federale (Procedura di consultazione su mandato della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale) · 27 pagine
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1 Introduzione
Il 9 luglio 2003 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) ha chiesto al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di indire una procedura di consultazione relativa al suo progetto di legge federale
sullíUfficio del difensore civico federale (LDCiv). Tale progetto Ë stato elaborato sulla base di uníiniziativa parlamentare. Previa autorizzazione del Consiglio federale, il DFGP ha posto in consultazione il progetto in questione, unitamente al relativo rapporto esplicativo del 4 luglio 2003, tra líinizio di settembre e la fine di novembre del 2003. La consultazione non ha contemplato líinvio di un
questionario.
Al 16 dicembre 2003 68 organizzazioni (pubbliche e private) e privati cittadini si erano espressi in merito al progetto (si veda líelenco dei partecipanti alla
consultazione di cui allíallegato 2). Per la precisione, hanno preso posizione gli enti seguenti:
i 2 Tribunali federali
23 Governi cantonali
1 organismo rappresentante le citt‡
6 commissioni federali
6 partiti
5 organizzazioni che assolvono compiti pubblici della Confederazione ma non fanno parte dellíAmministrazione federale centrale o decentrata
10 associazioni mantello dellíeconomia
7 altre organizzazioni
8 pareri sono stati inviati spontaneamente.
Taluni settori hanno deliberatamente rinunciato a dare una risposta o a esprimere un parere.
Hanno espresso un parere senza essere stati interpellati: uníassociazione
mantello professionale (VSEI/USIE), líEPFL, uníautorit‡ cantonale, una ONG e un privato. Si sono pronunciati anche alcuni membri di associazioni di categoria che hanno preso parte alla consultazione (gli organi di mediazione dei Cantoni di Basilea Campagna e di Zurigo).
Il rapporto menziona le diverse organizzazioni utilizzandone le rispettive
abbreviazioni, il cui elenco figura in allegato. Líordine con cui si succedono i vari pareri non sottintende alcuna valutazione o giudizio di valore.