Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/143: Ufficio del difensore civico federale (Procedura di consultazione su mandato della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale) · 27 pagine
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Questo articolo deve ribadire gli obblighi di riservatezza che il difensore civico Ë tenuto a rispettare (ZH).
3.18 Strumenti díesame (art. 17)
La cooperazione allíaccertamento dei fatti da parte delle autorit‡ cantonali e comunali devíessere volontaria e non obbligatoria (TG, SG).
Líobbligo di cooperare delle autorit‡ cantonali e comunali va stralciato poichÈ i rapporti tra pubblico e Cantone non sono di competenza del difensore civico (AR). Questo articolo deve ribadire gli obblighi di riservatezza che il difensore civico Ë tenuto a rispettare (ZH).
La facolt‡ di effettuare ispezioni (lett. d) Ë pi˘ consona a uníautorit‡ di vigilanza che non a un difensore civico (NE).
Occorre inserire una nuova lettera e dal tenore seguente: "invitare le parti a un colloquio" (EKR/CFR).
3.19 Risultanze dellíesame (art. 19)
Se la mediazione non ha successo, il difensore civico deve avere la possibilit‡ di rivolgere una raccomandazione agli interessati, ma non deve esservi tenuto (BS, ZG; SVPO; DJS/JDS/GDS).
Il difensore civico deve poter formulare una raccomandazione anche se gli interessati raggiungono uníintesa (VD).
Questo articolo deve ribadire gli obblighi di riservatezza che il difensore civico Ë tenuto a rispettare (GR, ZH).
3.20 Provvedimenti (art. 20)
Viene accolto con favore il fatto che líautorit‡ interessata sia libera di scegliere quale seguito dare alla raccomandazione del difensore civico (TF).
Líautorit‡ devíessere tenuta a informare il difensore civico soltanto nei casi in cui questíultimo le ha rivolto una raccomandazione. Negli altri casi spetta al difensore civico interpellare líautorit‡ federale interessata (SVPO).
3.21 Gratuit‡ (art. 21)
Si dovrebbe riscuotere un emolumento per i casi che comportano un onere amministrativo importante (CP).