Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/144: Ordinanza sui disabili (Procedura su forma di conferenza) · 37 pagine
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Allegato 2 (art. 25)
Modifica del diritto vigente
I seguenti atti sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 14 dicembre 199815 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione
Art. 3a cpv. 1
1 I servizi competenti adempiono i loro compiti secondo i principi dellíopportunit‡, della redditivit‡ e dei bisogni degli utenti, prendendo in considerazione sia interessi culturali ed ecologici sia le esigenze dei disabili.
2. Ordinanza del 28 giugno 200016 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno
Art. 3a nuovo
LíUfficio federale per le pari opportunit‡ dei disabili adempie i compiti che gli spettano in virt˘ della legge federale del 13 dicembre 200217 sullíeliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (legge sui disabili) e delle relative disposizioni esecutive.
3. Ordinanza del 23 febbraio 200018 sull'informatica nellíAmministrazione federale
Art. 3 cpv. 1 secondo periodo (nuovo)
Ö Tali direttive adempiono le esigenze in materia di accessibilit‡ per le persone affette da disturbi del linguaggio,
audiolese o ipovedenti, conformemente allíarticolo 10 dellíordinanza del Ö19 sui disabili.
4. Ordinanza del 26 aprile 199320sul diritto d'autore
Capitolo 1a: Estensione della sorveglianza della Confederazione (nuovo)
Art. 16a (nuovo)
1 A complemento dellíarticolo 40 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre 199221, Ë sottoposta alla sorveglianza della Confederazione la gestione dei diritti esclusivi di riproduzione e diffusione di opere letterarie, scientifiche e altre opere linguistiche, nella misura in cui:
a. si tratta di opere pubblicate;
b. con il ricorso a tali diritti non viene perseguito uno scopo di lucro;
c. la riproduzione persegue esclusivamente lo scopo di rendere líopera percettibile ai disabili.
2 Il capoverso 1 non Ë applicabile, se líopera Ë gi‡ disponibile a un prezzo adeguato in una forma percettibile ai disabili.
5. Ordinanza del 31 maggio 200022 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni
Art. 15 cpv 1 lett i (nuova)
1 I seguenti servizi pubblici possono essere collegati al REA per scopi di statistica, di ricerca e di pianificazione, conformemente allíarticolo 11 capoverso 1:
i. Ufficio federale per le pari opportunit‡ dei disabili.
15 RS 172.010.21
16 RS 172.212.1
17 RS 151.3
18 RS 172.010.58
19 RS Ö.
20 RS 231.11
21 SR 231.1
22 RS 431.841.1
Rapport consultation it.doc / 21/11/03 / 08:11