Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/144: Ordinanza sui disabili (Procedura su forma di conferenza) · 37 pagine

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Sezione 4 Prescrizioni edilizie della Confederazione (art. 8)

Questa disposizione non Ë stata criticata. Uníimpresa federale chiede tuttavia che la disposizione indichi il termine entro il quale deve essere varato il programma in questione (cfr. cpv. 2).

Sezione 5 Prestazioni della Confederazione (art. 9 - 11)

Taluni ritengono che i provvedimenti previsti non considerino in misura sufficiente il fatto che certe persone, in ragione della natura della loro disabilit‡ (p. es. disabilit‡ mentale), devono poter essere assistite quando si rivolgono allíente pubblico e che, in tali casi, i dispositivi tecnici sono insufficienti. Gli ambienti vicini ai disabili e gli specialisti in tecniche di comunicazione segnatamente per persone ipovedenti, audiolese o affette da disturbi motori propongono di modificare líarticolo 11 che concerne le prestazioni su Internet (riferimento alle norme internazionali e nazionali riconosciute, direttive comuni per i fornitori di prestazioni pubblici, adeguamento periodico di tali direttive allo stato della tecnica, conformit‡ delle reti interne Intranet, obbligo di far testare i siti, possibilit‡ di delegare compiti a organi esterni). Infine, la variante dellíarticolo 11 (ripresa di norme private) non raccoglie alcun sostegno.

Sezione 6 Provvedimenti nel settore del personale federale (art. 12 - 15)

Alcuni ambienti di destra ritengono che la sezione 6 andrebbe cancellata. Per quanto riguarda líarticolo 12, che tratta del bando di concorso, molte critiche sono state mosse da partecipanti di ogni tendenza politica. Anche le reazioni in merito agli altri provvedimenti (segnatamente líistituzione di commissioni paritetiche e la loro consultazione per certi licenziamenti) sono molto diverse a seconda dei partecipanti. Secondo gli ambienti padronali o dell'economia, tali provvedimenti non sono adeguati, comportano pi˘ svantaggi che vantaggi e potrebbero perfino portare a un effetto contrario rispetto a quello auspicato. Gli ambienti vicini ai disabili cosÏ come un Cantone sono invece favorevoli. Sono anche state formulate proposte per migliorare i vari strumenti (in particolare líistituzione di una commissione unica al posto di commissioni proprie a ciascun datore di lavoro).

Sezione 7 Aiuti finanziari (art. 16 - 23)

In maniera generale le disposizioni sono giudicate favorevolmente. Le preoccupazioni maggiori espresse dai Cantoni sono che questi aiuti siano concessi nel rispetto dei principi della riforma della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti fra Confederazione e Cantoni e che si prevenga una nuova dispersione delle responsabilit‡. Certi ambienti auspicano complementi o precisazioni (norme di coordinamento con gli aiuti versati dallíAI, precisazione

Rapport consultation it.doc / 21/11/03 / 08:11