Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/144: Ordinanza sui disabili (Procedura su forma di conferenza) · 37 pagine
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precisione negli articoli sulla ponderazione degli interessi e sul calcolo delle spese (cfr. ad art. 6 e 7), proposte concernenti le prestazioni della Confederazione (segnatamente quella concernente Internet; cfr. ad art. 11), il riesame di alcuni provvedimenti nel settore del personale federale (segnatamente sul bando di concorso e sulla commissione paritetica; cfr. ad art. 12, 14 e 15), maggior precisione nelle disposizioni in materia di aiuti finanziari (segnatamente sul contributo autonomo e le competenze rispettive del Dipartimento e dellíUfficio federale per le pari opportunit‡ dei disabili per quanto concerne le decisioni sulla concessione degli aiuti finanziari; cfr. ad art. 18 e 22).
Sezione 1 Disposizioni generali (art. 1 e 2)
» soprattutto l'articolo 2 ad essere oggetto di critiche. Parecchi partecipanti ritengono che l'articolo 2 lettera a dovrebbe essere applicabile soltanto alle procedure ordinarie díautorizzazione di costruzione e non a quelle in forma semplificata. Viceversa gli ambienti vicini ai disabili e quelli dellíedilizia ritengono necessario comprendere tutti i tipi díautorizzazione di costruzione. Taluni auspicano inoltre uníarmonizzazione con la legislazione sulla pianificazione del territorio. Gli ambienti vicini ai disabili sono inoltre díavviso che non convenga qualificare il rinnovo d'´importanteª perchÈ il legislatore ha volutamente deciso di trattare questo aspetto sotto il profilo della proporzionalit‡ (art. 12 cpv. 1 LDis).
Riguardo all'articolo 2 lettera b, parecchi partecipanti pensano che le costruzioni a carattere provvisorio non dovrebbero essere comprese nel campo díapplicazione dellíordinanza. Come alternativa, taluni propongono di considerare unicamente le costruzioni erette provvisoriamente per un periodo superiore a un numero minimo di giorni (14 o 30 giorni). Per contro, gli ambienti vicini ai disabili ritengono che sia indispensabile comprendere anche questo tipo di costruzioni e che il loro carattere provvisorio debba essere valutato nellíambito della ponderazione degli opposti interessi. Infine, anche in questo caso, alcune cerchie auspicano uníarmonizzazione con la legislazione sulla pianificazione del territorio.
L'articolo 2 lettera d Ë generalmente giudicato insoddisfacente: occorre trovare una formulazione che definisca meglio líoggetto immobiliare. Secondo líattuale formulazione, la definizione di ´immobile díabitazioneª potrebbe comprendere anche costruzioni di minori dimensioni (con 8 unit‡ abitative o meno, case a terrazzo o case a schiera).
L'articolo 2 lettera e va completato (nozione di Internet, prestazioni del ramo alberghiero).
Parecchi partecipanti ritengono che l'articolo 2 dovrebbe contenere una definizione degli edifici con posti di lavoro e propongono, per certe situazioni (p. es. quando il numero dei posti di lavoro che líedificio conter‡ non Ë ancora noto al momento del deposito dei piani), di combinare criteri fondati sul possibile numero di posti di lavoro in funzione della superficie. Altri fanno notare che tale sistema potrebbe essere sfavorevole per le imprese che operano su grandi superfici con un numero esiguo di impiegati.
Rapport consultation it.doc / 21/11/03 / 08:11