Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/144: Ordinanza sui disabili (Procedura su forma di conferenza) · 37 pagine
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a. le unit‡ amministrative di cui allíarticolo 2 capoversi 1 e 2 LOGA10;
b. le unit‡ amministrative decentrate di cui allíarticolo 2 capoverso 3 LOGA;
c. le organizzazioni e le imprese ai sensi dellíarticolo 2 capoverso 4 LOGA e le imprese che svolgono compiti pubblici in virt˘ di una concessione federale.
2 Adeguano in particolare líaccesso agli sportelli e agli apparecchi automatici interni ed esterni e li muniscono di dispositivi affinchÈ i disabili li possano utilizzare.
3 Sono riservate le disposizioni dellíordinanza del Ö11 sullíadeguamento dei mezzi di trasporto pubblici alle esigenze dei disabili.
Art. 10 Provvedimenti speciali a favore delle persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti
(art. 14 cpv. 1 LDis)
1 Le unit‡ amministrative, le organizzazioni e le imprese di cui allíarticolo 9 prendono i provvedimenti necessari affinchÈ le persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti possano, in misura paragonabile ai non disabili, ottenere informazioni e beneficiare delle prestazioni e delle offerte díinformazione messe a disposizione del pubblico.
2 Prendono, su richiesta del disabile interessato, le necessarie disposizioni affinchÈ questi possa, nei limiti previsti dal diritto, incontrare il competente rappresentante dellíautorit‡ e comunicare con lui. Tali disposizioni vanno prese entro un termine adeguato che tenga conto dellíurgenza e delle circostanze della richiesta.
Art. 11 Prestazioni su Internet (art. 14 cpv. 2 LDis)
1 Le informazioni, le possibilit‡ di contatto e le transazioni via Internet devono essere accessibili alle persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti. A tale scopo líofferta in Internet deve essere percettibile, pensata in funzione dellíutente, facile da consultare, comprensibile e affidabile.
2 Il Consiglio informatico (CIC) di cui allíarticolo 4 dellíordinanza sullíinformatica nellíAmministrazione federale12 emana, allíattenzione delle unit‡ amministrative di cui allíarticolo 9 capoverso 1 lettere a e b, le necessarie direttive.
3 Le organizzazioni e le imprese di cui allíarticolo 9 capoverso 1 lettera c emanano le necessarie prescrizioni.
4 Il CIC e gli organi responsabili delle organizzazioni e delle imprese di cui allíarticolo 9 capoverso 1 lettera c effettuano prove sullíaccessibilit‡ della loro offerta su Internet e verificano che tale offerta sia conforme agli standard usuali nel settore. Allo scopo collaborano con le organizzazioni di persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti. Variante:
Art. 11 Prestazioni su Internet (art. 14 cpv. 2 LDis)
I fornitori di prestazioni di cui allíarticolo 9 applicano le norme del Ö (data da precisare) sullíaccessibilit‡ di siti Internet per le persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti, pubblicate dalla Fondazione ´AccËs pour tousª.
XI. Sezione 6: Provvedimenti nel settore del personale federale (art. 13 LDis)
Art. 12 Bando di concorso
Nel bando di concorso, il datore di lavoro indica se la candidatura Ë aperta senza limitazioni ai disabili oppure quali disabilit‡ precludono la candidatura.
Art. 13 Motivazione del rifiuto di assunzione
1 Il disabile che ha fondati motivi per pensare che la sua candidatura Ë stata respinta a causa della sua disabilit‡ puÚ esigere che il datore di lavoro gli indichi per scritto il motivo.
2 Il datore di lavoro precisa in particolare l'incidenza della disabilit‡ nella valutazione della candidatura del disabile.
Art. 14 Istituzione d'una commissione paritetica
1 Il datore di lavoro istituisce una commissione consultiva incaricata di promuovere líintegrazione dei disabili sul posto di lavoro e di consigliare il datore di lavoro e gli impiegati su questioni professionali connesse alla disabilit‡.
2 La commissione Ë composta in ugual numero di rappresentanti del datore di lavoro e dei disabili.
10 RS 172.010
11 RS ....
12 RS 172.010.58
Rapport consultation it.doc / 21/11/03 / 08:11