Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/144: Ordinanza sui disabili (Procedura su forma di conferenza) · 37 pagine

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Allegato 1 _________________________________________________________________

Ordinanza sullíeliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili

(Ordinanza sui disabili, ODis)

progetto del 22.08.2003

del Ö

Il Consiglio federale svizzero,

in esecuzione della legge del 13 dicembre 20021 sui disabili (LDis),

ordina:

VI. Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

a. líistituzione e líorganizzazione dellíUfficio federale per le pari opportunit‡ dei disabili;

b. i diritti soggettivi e la procedura ai sensi degli articoli 7-12 LDis;

c. la costruzione o il rinnovo conformi alle esigenze dei disabili delle costruzioni e degli impianti di propriet‡ della Confederazione o da essa sussidiati;

d. la presentazione conforme alle esigenze dei disabili delle prestazioni della Confederazione;

d. i provvedimenti che la Confederazione in qualit‡ di datore di lavoro deve prendere a favore dei suoi impiegati disabili;

e. líerogazione di aiuti finanziari.

Art. 2 Definizioni

Le seguenti espressioni significano:

a. costruzione e rinnovo (art. 3 lett. a, c e d LDis): la costruzione e la modifica sostanziale, compreso il cambiamento sostanziale della destinazione, di costruzioni e impianti a condizione che il diritto cantonale esiga uníautorizzazione secondo una procedura ordinaria o semplificata;

b. costruzioni e impianti (art. 3 lett. a LDis): spazi allestiti provvisoriamente come baracche, container, tende e simili nonchÈ installazioni costruite appositamente e pensate per durare, che sono ancorate nel suolo e modificano notevolmente líaspetto esterno del luogo, richiedono allacciamenti o pregiudicano líambiente, come in particolare gli edifici;

c. costruzioni e impianti accessibili al pubblico (art. 3 lett. a LDis): costruzioni e impianti che, in tutto o in parte:

1. sono aperti a una qualsivoglia cerchia di persone;

2. servono alla fornitura delle prestazioni personali di un fornitore di prestazioni che opera in tale costruzione o impianto;

3. sono aperti a una determinata e abbastanza grande cerchia di persone che hanno un rapporto giuridico con líente pubblico o con il fornitore di prestazioni che operano in tale costruzione o impianto. Sono escluse le costruzioni e gli impianti che fanno parte dellíinfrastruttura militare dellíesercito destinata allíaddestramento al combattimento e alla condotta;

d. immobili díabitazione (art. 3 lett. c LDis): un immobile con unit‡ abitative, isolato o costituito da pi˘ elementi a schiera, appartenente al medesimo proprietario;

e. prestazioni (art. 3 lett. e LDis): offerte che consistono segnatamente:

1. nel mettere a disposizione il sapere e la capacit‡ di fare;

2. nellíorganizzare manifestazioni pubbliche;

3. nellíapprontare locali e installazioni;

4. nel noleggiare materiale;

RS ..........

1 RS 151.3

Rapport consultation it.doc / 21/11/03 / 08:11