Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/144: Ordinanza sui disabili (Procedura su forma di conferenza) · 37 pagine
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5. nel mediare contratti;
6. nellíeffettuare un trattamento che serve alla terapia, alle cure corporali o al benessere;
f. discriminazione (art. 6 e 8 cpv. 3 LDis): il fatto di trattare i disabili in modo manifestamente disuguale e vessatorio con líintenzione o la conseguenza di umiliarli o di emarginarli;
g. organizzazione di aiuto ai disabili (art. 9 cpv. 1 LDis): uníorganizzazione con propria personalit‡ giuridica, che conformemente allo scopo definito nel suo statuto opera prioritariamente in difesa degli interessi particolari dei disabili;
h. datore di lavoro (art. 13 LDis): le autorit‡ e le istituzioni ai sensi dellíarticolo 3 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale (LPers) e dellíarticolo 2 capoverso 1 dellíordinanza quadro del 20 dicembre 20003 relativa alla legge sul personale federale (ordinanza quadro LPers).
VII. Sezione 2: Ufficio federale per le pari opportunit‡ dei disabili
Art. 3 Compiti (art. 19 LDis)
1 LíUfficio federale per le pari opportunit‡ dei disabili (Ufficio per le pari opportunit‡ dei disabili) Ë competente per tutti i compiti federali in rapporto con líuguaglianza dei disabili, a condizione che tali compiti non siano assunti da altri servizi speciali dellíAmministrazione federale. Provvede al coordinamento delle attivit‡ di tali servizi, promuove nellíambito pubblico líuguaglianza dei disabili nei confronti dei non disabili e si impegna per líeliminazione di ogni forma di svantaggio, giuridica o di fatto.
2 Allo scopo assume in particolare i seguenti compiti:
a. fornire uníinformazione e una documentazione generali e consulenza a privati e ad autorit‡;
b. esaminare le domande di aiuto finanziario per programmi e campagne ai sensi degli articoli 16 e 18 LDis e sorvegliare líesecuzione dei relativi progetti;
c. eseguire o sostenere progetti pilota ai sensi dellíarticolo 17 LDis;
d. trattare le questioni inerenti alla politica dellíuguaglianza;
e. collaborare nellíambito di congressi internazionali;
f. informare mediante rapporti periodici il Dipartimento federale dellíinterno (Dipartimento) sulle proprie attivit‡ e sul risultato delle proprie valutazioni dellíefficienza ai sensi dellíarticolo 18 capoverso 3 LDis;
g. esaminare la legittimit‡ delle organizzazioni di aiuto ai disabili allíazione e al ricorso.
3 Prepara la legislazione nonchÈ i rapporti e altri atti governativi nel settore dellíuguaglianza dei disabili. Si pronuncia su altri progetti legislativi federali e sui provvedimenti federali che concernono in misura rilevante la questione dellíuguaglianza dei disabili.
4 LíUfficio federale del personale coordina, sotto il profilo dellíesercizio, líattuazione dellíuguaglianza dei disabili nellíamministrazione centrale della Confederazione.
5 LíUfficio federale dei trasporti Ë competente per eseguire i compiti derivanti dallíordinanza del Ö4 sullíadeguamento dei mezzi di trasporto pubblici alle esigenze dei disabili.
Art. 4 Organizzazione
LíUfficio per le pari opportunit‡ dei disabili Ë subordinato alla Segreteria generale del Dipartimento federale dellíinterno.
VIII. Sezione 3: Diritti soggettivi e procedura
Art. 5 Organizzazioni riconosciute (art. 9 LDis)
1 Le organizzazioni di aiuto ai disabili il cui nome figura nellíallegato 1 sono legittimate allíazione e al ricorso conformemente allíarticolo 9 capoverso 2 LDis (organizzazioni riconosciute).
2 Le domande per il riconoscimento come organizzazione legittimata allíazione e al ricorso vanno spedite allíUfficio per le pari opportunit‡ dei disabili.
3 Se cambia il suo scopo statutario, la sua forma giuridica o il suo nome, líorganizzazione riconosciuta deve comunicarlo senza indugio allíUfficio per le pari opportunit‡ dei disabili.
4 LíUfficio per le pari opportunit‡ dei disabili controlla periodicamente che le organizzazioni riconosciute continuino ad adempire le condizioni per essere legittimate allíazione e al ricorso. Se constata che uníorganizzazione non adempie pi˘ le condizioni, detto Ufficio lo comunica al Dipartimento il quale chiede al Consiglio federale di modificare líallegato 1.
2 RS 172.220.1
3 RS 172.220.11
4 RS Ö. Rapport consultation it.doc / 21/11/03 / 08:11