Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/144: Ordinanza sui disabili (Procedura su forma di conferenza) · 37 pagine
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Art. 6 Ponderazione degli interessi (art. 11 cpv. 1 LDis)
1 Per valutare se gli adeguamenti edilizi a favore dei disabili sono proporzionali, nella ponderazione degli interessi ai sensi dellíarticolo 11 capoverso 1 LDis vanno considerati:
a. il numero degli utilizzatori;
b. líimportanza della costruzione o dellíimpianto per gli utilizzatori.
2 Se gli interessi dei disabili si oppongono a quelli della protezione dellíambiente, della protezione della natura e del paesaggio o della protezione dei monumenti storici, nella ponderazione degli interessi ai sensi dellíarticolo 11 capoverso 1 lettera b LDis vanno considerati:
a. líimportanza della costruzione o dellíimpianto sotto il profilo della protezione dellíambiente, della protezione della natura e del paesaggio o della protezione dei monumenti storici;
b. líimpatto degli adeguamenti chiesti:
1. sullíambiente;
2. sullíaspetto, sulla struttura e sul valore intrinseco della costruzione o dellíimpianto sotto il profilo della protezione dellíambiente, della protezione della natura e del paesaggio o della protezione dei monumenti storici.
Art. 7 Spese determinanti (art. 12 cpv. 1 LDis)
1 Sono considerate spese di rinnovo ai sensi dellíarticolo 12 capoverso 1 LDis le spese preventivate senza tener conto di particolari provvedimenti per i disabili.
2 Se domande díautorizzazione di costruzione o di rinnovo concernenti il medesimo oggetto sono presentate entro due anni dal rilascio di una precedente autorizzazione o prima della conclusione dei lavori, líammontare massimo dellíonere per adeguare líoggetto alle esigenze dei disabili Ë calcolato in base al totale delle spese di costruzione o rinnovo secondo tutte le domande díautorizzazione.
3 Líonere massimo corrispondente al 5 per cento del valore assicurativo della costruzione, di cui allíarticolo 12 capoverso 1 LDis, Ë calcolato in base al valore assicurativo della costruzione prima del rinnovo.
IX. Sezione 4: Prescrizioni edilizie della Confederazione
Art. 8 Norme tecniche determinanti (art. 15 cpv. 2 LDis)
1 La norma SN 521 500/1988 ´Behindertengerechtes Bauenª5 Ë determinante per:
a. le unit‡ amministrative che sono responsabili della gestione immobiliare secondo líarticolo 6 dellíordinanza del 14 dicembre 19986 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione;
b. le unit‡ amministrative che costruiscono o sussidiano immobili díabitazione;
c. le unit‡ amministrative che versano aiuti finanziari o indennit‡ secondo la legge sui sussidi del 5 ottobre 19907;
d. i tribunali federali per le costruzioni e gli impianti che servono allíadempimento dei loro compiti;
e. i Servizi del Parlamento per le costruzioni e gli impianti che servono allíadempimento dei loro compiti;
f. le organizzazioni e le imprese ai sensi dellíarticolo 2 capoverso 4 della legge federale del 21 marzo 19978 sullíorganizzazione del Governo e dellíAmministrazione (LOGA) e le imprese, che svolgono compiti pubblici in virt˘ di una concessione federale, per le costruzioni e gli impianti che servono allíadempimento dei loro compiti.
2 Tali unit‡ amministrative, organizzazioni e imprese elaborano, ciascuna per il proprio ambito di competenza, il programma dei provvedimenti da realizzare per rendere, nel minor tempo possibile, le costruzioni e gli impianti conformi alle esigenze dei disabili.
3 Sono riservate le disposizioni dellíordinanza del Ö9 sullíadeguamento dei mezzi di trasporto pubblici alle esigenze dei disabili.
X. Sezione 5: Prestazioni della Confederazione
Art. 9 Prestazioni in generale
1 I seguenti fornitori di prestazioni, che gestiscono sportelli per il pubblico, prendono i provvedimenti edilizi e tecnici necessari affinchÈ le loro prestazioni siano accessibili ai disabili:
5 PuÚ essere ordinata presso Procap Associazione svizzera degli invalidi ASIV, casella postale, 4601 Olten; e-mail:
6 RS 172.010.21
7 RS 616.1
8 RS 172.010
9 RS .... Rapport consultation it.doc / 21/11/03 / 08:11