Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/144: Ordinanza sui disabili (Procedura su forma di conferenza) · 37 pagine
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3 Le associazioni del personale designano i rappresentanti dei disabili. Tali rappresentanti possono essere reclutati fra il personale del datore di lavoro o fra appartenenti a organizzazioni di aiuto ai disabili.
4 Il mandato di rappresentante non Ë rimunerato. Per i membri della commissione reclutati fra il personale del datore di lavoro, il tempo consacrato alle sedute e alla loro preparazione Ë computabile come tempo di lavoro.
5 La commissione disciplina in un regolamento la sua organizzazione interna e la sua procedura. Designa il suo presidente.
6 Le disposizioni dell'ordinanza del 3 giugno 199613 sulle commissioni sono applicabili qualora la presente ordinanza non disponga altrimenti.
Art. 15 Competenza e compiti della commissione paritetica
1 Il datore di lavoro cosÏ come líimpiegato disabile puÚ consultare la commissione per conoscere quale sia il modo migliore di tener conto della disabilit‡ dellíimpiegato in relazione con:
a. la sistemazione dei locali di lavoro;
b. la sistemazione del posto di lavoro;
c. le condizioni di lavoro;
d. le possibilit‡ di perfezionamento professionale;
e. le possibilit‡ di avanzamento professionale.
2 Se vi sono divergenze fra il datore di lavoro e líimpiegato disabile sul modo di tener conto della disabilit‡ in uno dei casi di cui al capoverso 1, la commissione puÚ, con il consenso delle due parti, tentare una conciliazione.
3 Il datore di lavoro che intende disdire il rapporto di lavoro di un impiegato disabile invocando uno dei motivi elencati allíarticolo 12 capoverso 6 LPers14 sente la commissione prima di prendere la decisione ai sensi dellíarticolo 34 capoverso 1 LPers.
4 La commissione redige un rapporto scritto.
XII. Sezione 7: Aiuti finanziari
Art. 16 Contributi per programmi díintegrazione dei disabili (art. 16 LDis)
1 Possono essere assegnati contributi per la realizzazione di programmi limitati nel tempo che:
a. sono fortemente improntati ad aspetti pratici;
b. hanno un impatto che dura oltre il periodo di versamento del contributo;
c. sono particolarmente bene inseriti nelle organizzazioni o aziende destinatarie;
d. sono volti a promuovere la collaborazione con altre organizzazioni;
e. rendono possibile un legame con altri programmi; oppure
f. presentano un carattere sperimentale.
2 Possono parimenti essere sostenute con contributi:
a. líideazione di basi programmatiche;
b. la valutazione di programmi gi‡ esistenti;
c. líattivit‡ di sensibilizzazione.
3 Il finanziamento diretto di programmi interni a uníazienda Ë escluso.
Art. 17 Contributi per progetti pilota díintegrazione professionale
(art. 17 LDis)
1 Possono essere assegnati contributi per la realizzazione di progetti pilota limitati nel tempo che:
a. permettono di integrare i disabili in processi di lavoro esistenti;
b. promuovono lo sviluppo di posti di lavoro conformi alle esigenze dei disabili in aziende ordinarie;
c. permettono di sperimentare forme di collaborazione fra disabili e non disabili;
d. hanno un impatto che dura oltre il periodo di versamento del contributo;
e. sono particolarmente bene inseriti nelle organizzazioni o aziende destinatarie; oppure
f. presentano un carattere sperimentale.
2 Il finanziamento diretto di progetti pilota interni a uníazienda Ë escluso.
13 RS 172.31
14 RS 172.220.1
Rapport consultation it.doc / 21/11/03 / 08:11