Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/144: Ordinanza sui disabili (Procedura su forma di conferenza) · 37 pagine

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3 Le associazioni del personale designano i rappresentanti dei disabili. Tali rappresentanti possono essere reclutati fra il personale del datore di lavoro o fra appartenenti a organizzazioni di aiuto ai disabili.

4 Il mandato di rappresentante non Ë rimunerato. Per i membri della commissione reclutati fra il personale del datore di lavoro, il tempo consacrato alle sedute e alla loro preparazione Ë computabile come tempo di lavoro.

5 La commissione disciplina in un regolamento la sua organizzazione interna e la sua procedura. Designa il suo presidente.

6 Le disposizioni dell'ordinanza del 3 giugno 199613 sulle commissioni sono applicabili qualora la presente ordinanza non disponga altrimenti.

Art. 15 Competenza e compiti della commissione paritetica

1 Il datore di lavoro cosÏ come líimpiegato disabile puÚ consultare la commissione per conoscere quale sia il modo migliore di tener conto della disabilit‡ dellíimpiegato in relazione con:

a. la sistemazione dei locali di lavoro;

b. la sistemazione del posto di lavoro;

c. le condizioni di lavoro;

d. le possibilit‡ di perfezionamento professionale;

e. le possibilit‡ di avanzamento professionale.

2 Se vi sono divergenze fra il datore di lavoro e líimpiegato disabile sul modo di tener conto della disabilit‡ in uno dei casi di cui al capoverso 1, la commissione puÚ, con il consenso delle due parti, tentare una conciliazione.

3 Il datore di lavoro che intende disdire il rapporto di lavoro di un impiegato disabile invocando uno dei motivi elencati allíarticolo 12 capoverso 6 LPers14 sente la commissione prima di prendere la decisione ai sensi dellíarticolo 34 capoverso 1 LPers.

4 La commissione redige un rapporto scritto.

XII. Sezione 7: Aiuti finanziari

Art. 16 Contributi per programmi díintegrazione dei disabili (art. 16 LDis)

1 Possono essere assegnati contributi per la realizzazione di programmi limitati nel tempo che:

a. sono fortemente improntati ad aspetti pratici;

b. hanno un impatto che dura oltre il periodo di versamento del contributo;

c. sono particolarmente bene inseriti nelle organizzazioni o aziende destinatarie;

d. sono volti a promuovere la collaborazione con altre organizzazioni;

e. rendono possibile un legame con altri programmi; oppure

f. presentano un carattere sperimentale.

2 Possono parimenti essere sostenute con contributi:

a. líideazione di basi programmatiche;

b. la valutazione di programmi gi‡ esistenti;

c. líattivit‡ di sensibilizzazione.

3 Il finanziamento diretto di programmi interni a uníazienda Ë escluso.

Art. 17 Contributi per progetti pilota díintegrazione professionale

(art. 17 LDis)

1 Possono essere assegnati contributi per la realizzazione di progetti pilota limitati nel tempo che:

a. permettono di integrare i disabili in processi di lavoro esistenti;

b. promuovono lo sviluppo di posti di lavoro conformi alle esigenze dei disabili in aziende ordinarie;

c. permettono di sperimentare forme di collaborazione fra disabili e non disabili;

d. hanno un impatto che dura oltre il periodo di versamento del contributo;

e. sono particolarmente bene inseriti nelle organizzazioni o aziende destinatarie; oppure

f. presentano un carattere sperimentale.

2 Il finanziamento diretto di progetti pilota interni a uníazienda Ë escluso.

13 RS 172.31

14 RS 172.220.1

Rapport consultation it.doc / 21/11/03 / 08:11