Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/144: Ordinanza sui disabili (Procedura su forma di conferenza) · 37 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 28Fedlex · Rapporto sui risultati

Art. 18 Contributo proprio

Gli aiuti finanziari secondo la presente ordinanza e secondo líarticolo 14 capoversi 3 e 4 LDis sono versati soltanto se i Cantoni, le collettivit‡ o le organizzazioni responsabili sostengono finanziariamente il programma o progetto in questione con un proprio contributo adeguato alla loro situazione economica.

Art. 19 Presentazione delle domande

1 Le domande di aiuti finanziari secondo la presente ordinanza e secondo líarticolo 14 capoversi 3 e 4 LDis devono essere presentate allíUfficio per le pari opportunit‡ dei disabili. Detto Ufficio stabilisce ogni anno il termine di deposito. Le domande che pervengono pi˘ tardi sono trattate nellíanno seguente.

2 Alla domanda vanno allegati:

a. una descrizione precisa del progetto da finanziare;

b. una descrizione degli obiettivi;

c. un piano per la realizzazione e la diffusione dei risultati del progetto (piano di trasmissione);

d. un piano di valutazione;

e. un preventivo circostanziato e un piano di finanziamento;

f. ogni informazione utile sulle organizzazioni che partecipano al progetto;

g. un calendario di esecuzione del progetto.

Art. 20 Esame delle domande

1 LíUfficio per le pari opportunit‡ dei disabili esamina le domande di aiuti finanziari. PuÚ chiedere il parere di specialisti.

2 PuÚ esigere che i progetti siano rielaborati o coordinati con altri progetti.

Art. 21 Determinazione dei contributi

1 Líimporto degli aiuti finanziari Ë determinato nei limiti dei crediti stanziati. Gli aiuti finanziari possono essere corrisposti in forma di versamento unico o periodico.

2 Possono essere forfettari o proporzionali alle spese. Nel caso di aiuti finanziari proporzionali alle spese va determinato in anticipo líammontare massimo.

Art. 22 Decisione

1 Sono competenti per líassegnazione degli aiuti finanziari:

a. il Dipartimento federale dellíinterno, se il contributo chiesto supera 200 000 franchi;

b. líUfficio per le pari opportunit‡ dei disabili, per le domande fino a 200 000 franchi.

2 Nel caso di domande riguardanti programmi o progetti che si estendono su vari periodi di credito, Ë determinante líammontare globale.

Art. 23 Sorveglianza e stesura di rapporti

1 LíUfficio per le pari opportunit‡ dei disabili sorveglia líesecuzione dei progetti.

2 Il richiedente informa regolarmente líUfficio per le pari opportunit‡ dei disabili sullíandamento del progetto e gli consegna un rapporto finale al pi˘ tardi tre mesi dopo la conclusione del progetto.

3 LíUfficio per le pari opportunit‡ dei disabili emana istruzioni sulla stesura dei rapporti.

Art. 24 Valutazione

1 LíUfficio per le pari opportunit‡ dei disabili esamina la valutazione dei progetti effettuata dal richiedente.

2 Per líesecuzione di tale incombenza puÚ avvalersi di specialisti.

XIII. Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 25 Modifica del diritto vigente

Il diritto vigente Ë modificato conformemente allíallegato 2.

Rapport consultation it.doc / 21/11/03 / 08:11