Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/144: Ordinanza sui disabili (Procedura su forma di conferenza) · 37 pagine
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Art. 18 Contributo proprio
Gli aiuti finanziari secondo la presente ordinanza e secondo líarticolo 14 capoversi 3 e 4 LDis sono versati soltanto se i Cantoni, le collettivit‡ o le organizzazioni responsabili sostengono finanziariamente il programma o progetto in questione con un proprio contributo adeguato alla loro situazione economica.
Art. 19 Presentazione delle domande
1 Le domande di aiuti finanziari secondo la presente ordinanza e secondo líarticolo 14 capoversi 3 e 4 LDis devono essere presentate allíUfficio per le pari opportunit‡ dei disabili. Detto Ufficio stabilisce ogni anno il termine di deposito. Le domande che pervengono pi˘ tardi sono trattate nellíanno seguente.
2 Alla domanda vanno allegati:
a. una descrizione precisa del progetto da finanziare;
b. una descrizione degli obiettivi;
c. un piano per la realizzazione e la diffusione dei risultati del progetto (piano di trasmissione);
d. un piano di valutazione;
e. un preventivo circostanziato e un piano di finanziamento;
f. ogni informazione utile sulle organizzazioni che partecipano al progetto;
g. un calendario di esecuzione del progetto.
Art. 20 Esame delle domande
1 LíUfficio per le pari opportunit‡ dei disabili esamina le domande di aiuti finanziari. PuÚ chiedere il parere di specialisti.
2 PuÚ esigere che i progetti siano rielaborati o coordinati con altri progetti.
Art. 21 Determinazione dei contributi
1 Líimporto degli aiuti finanziari Ë determinato nei limiti dei crediti stanziati. Gli aiuti finanziari possono essere corrisposti in forma di versamento unico o periodico.
2 Possono essere forfettari o proporzionali alle spese. Nel caso di aiuti finanziari proporzionali alle spese va determinato in anticipo líammontare massimo.
Art. 22 Decisione
1 Sono competenti per líassegnazione degli aiuti finanziari:
a. il Dipartimento federale dellíinterno, se il contributo chiesto supera 200 000 franchi;
b. líUfficio per le pari opportunit‡ dei disabili, per le domande fino a 200 000 franchi.
2 Nel caso di domande riguardanti programmi o progetti che si estendono su vari periodi di credito, Ë determinante líammontare globale.
Art. 23 Sorveglianza e stesura di rapporti
1 LíUfficio per le pari opportunit‡ dei disabili sorveglia líesecuzione dei progetti.
2 Il richiedente informa regolarmente líUfficio per le pari opportunit‡ dei disabili sullíandamento del progetto e gli consegna un rapporto finale al pi˘ tardi tre mesi dopo la conclusione del progetto.
3 LíUfficio per le pari opportunit‡ dei disabili emana istruzioni sulla stesura dei rapporti.
Art. 24 Valutazione
1 LíUfficio per le pari opportunit‡ dei disabili esamina la valutazione dei progetti effettuata dal richiedente.
2 Per líesecuzione di tale incombenza puÚ avvalersi di specialisti.
XIII. Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 25 Modifica del diritto vigente
Il diritto vigente Ë modificato conformemente allíallegato 2.
Rapport consultation it.doc / 21/11/03 / 08:11