Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/125: Ordinanza concernente la ricerca sulle cellule staminali · 27 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 12Fedlex · Rapporto sui risultati
PS e ZH chiedono di completare l’articolo aggiungendo che la messa a disposizione di embrioni soprannumerari non deve comportare un vantaggio per la coppia.
Per BAgG bisognerebbe stabilire cosa succede se solo uno dei due membri della coppia revoca il consenso.
EPFL fa notare che il fatto che la coppia si avvalga del diritto di revoca potrebbe ostacolare i lavori di ricerca. Ha più senso autorizzare la crioconservazione degli embrioni soprannumerari, in modo da consentire un periodo di riflessione più lungo, rinunciando poi al diritto di revoca.
GenAu chiede di completare l’articolo nel senso di dare alla coppia la certezza che la sua volontà sia rispettata. La coppia dovrebbe assistere ad esempio alla distruzione dell’embrione soprannumerario o poter chiedere la sua consegna.
Secondo CNE deve essere chiarito il fatto che la revoca del consenso della coppia non può avere alcun effetto sulle linee di cellule staminali già derivate. La coppia può chiedere che siano distrutti i dati su questa linea che consentono di risalire alla coppia, ma non può esigere la restituzione delle cellule. Dal punto di vista etico, la coppia non ha più alcun “controlling interest” sulle cellule staminali (rese anonime).
ASSM sostiene che l’ordinanza deve precisare il termine entro il quale può essere inoltrata una revoca e se esiste o meno l’obbligo di distruggere le linee di cellule staminali già derivate in caso di revoca. Il chiarimento di questo ultimo punto assume rilievo anche per UniNEj.
Sezione 2: Autorizzazione per la derivazione di cellule staminali embrionali
Secondo ASSM, il titolo dovrebbe essere “autorizzazione per la derivazione di e la ricerca su cellule staminali embrionali”.
Articolo 6 Domanda
LU accoglie favorevolmente la regolamentazione dettagliata.
Per BE e UniNEj non è chiaro chi può o deve presentare la domanda e come sono ripartiti gli obblighi e le responsabilità tra le persone coinvolte. Non è spiegato cosa s’intende per “verbale”, “personale scientifico” o “direzione di progetto”. L’ordinanza non contiene inoltre nessuna precisazione sulle qualifiche necessarie e non si capisce chi debba chiedere il preavviso favorevole della Commissione d’etica. Anche NE critica i concetti troppo imprecisi. Non è chiaro chi è veramente responsabile del progetto (l’industria farmaceutica? Il capo del laboratorio?).
Per JU, anche il documento esplicativo e il modulo per la dichiarazione di consenso dovrebbero far parte della documentazione per l’autorizzazione.
BE e UniNEj deplorano l’assenza di un riferimento alle direttive in materia di BPSC e BPL.
BL, VS e PLR auspicano che sia precisato chi è l’“Ufficio competente”.
Per UBEmed è importante che la Confederazione non crei inutili ostacoli burocratici, ma presenti un’ordinanza che risponda alle esigenze dei clienti e degli utenti. A tal fine sono sufficienti le lettere b e c.