Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/125: Ordinanza concernente la ricerca sulle cellule staminali · 27 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 17Fedlex · Rapporto sui risultati
CNE considera eccessivo l’onere che comporta l’esame dell’utilizzazione delle cellule staminali esportate. L’embrione merita una protezione morale, le cellule coltivate anche, ma non allo stesso modo.
Lettera d
Per quanto riguarda la prova dell’ufficio competente conformemente alla legislazione nazionale dello Stato interessato, GenS e ASSM fanno notare che in alcuni Paesi potrebbe non esistere un ufficio di questo tipo.
Capoverso 2
BE considera superflua la precisazione con il termine “in particolare”.
Sezione 6: Preavviso della competente Commissione d’etica e nullaosta al progetto di ricerca
Articolo 15 Domanda
BE chiede se le Commissioni d’etica ai sensi dell’articolo 57 della legge sugli agenti terapeutici sono competenti per progetti di ricerca di questo tipo. Per poter assumere compiti del genere, devono presentare una composizione adeguata e ai Cantoni deve essere concesso abbastanza tempo.
Per TI, gli obblighi e le competenze della Commissione d’etica sono fissati correttamente. Ma le Commissioni d’etica sono competenti per valutare la ricerca su cellule staminali embrionali? Almeno nei primi cinque anni è quindi preferibile una Commissione d’etica nazionale ad hoc, che possa applicare criteri universali provenenti da tutta la Svizzera ed elaborare un’eventuale revisione della legge dopo cinque anni. JU condivide il timore che le Commissioni d’etica noi abbiano le necessarie competenze tecniche per valutare progetti di ricerca del genere. Dovrebbero quindi occuparsi unicamente degli aspetti etici e lasciare all’Ufficio federale l’esame della qualità scientifica.
BE deplora il fatto che dall’ordinanza non si evince come si possano evitare eventuali doppioni tra le valutazioni dell’Ufficio federale e della Commissione d’etica. Per TG l’articolo 15 dovrebbe essere esteso in modo da affidare alla Commissione d’etica l’intero esame scientifico ed etico e da prevedere che le siano trasmessi i documenti sia per l’autorizzazione che per i progetti di ricerca. L’Ufficio federale dovrebbe esaminare unicamente le formalità.
Per PLR, i contenuti della domanda non devono essere fissati nell’ordinanza, ma in una specie di circolare, dal momento che in futuro le Commissioni d’etica potrebbero aver bisogno di altri dati e l’adeguamento dell’ordinanza richiederebbe una lunga procedura.
PS critica il fatto che parlando di “preavviso favorevole” si dà l’impressione che non sono ipotizzabili alternative.
FNS attira l’attenzione sul fatto che l’esame da parte della Commissione d’etica non si limita ai requisiti etici, ma si estende anche a quelli scientifici. Data la loro composizione e i termini imposti, le Commissioni d’etica potrebbero non essere in grado di svolgere una procedura d’esame intensa come quella del FNS. Per questo motivo bisogna chiedersi in che misura ha ancora senso un esame scientifico della domanda da parte della Commissione d’etica per i casi in cui è già disponibile una perizia del FNS. FNS non vede come si possa risolvere o rendere plausibile agli occhi del pubblico la problematica delle differenze nei risultati dell’esame da parte della Commissione d’etica e del FNS.