Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/125: Ordinanza concernente la ricerca sulle cellule staminali · 27 pagine
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ASSM chiede che l’Ufficio federale verifichi dapprima se la qualità scientifica è già stata esaminata dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica.
Capoverso 2
PLR considera superfluo il capoverso 2 e propone di sopprimerlo.
Articolo 8 Termini
Capoverso 1
Una netta maggioranza dei partecipanti alla consultazione che si sono espressi su questo articolo chiede di ridurre il termine da 60 a 30 giorni (LU, SO, BS, BL, PLR, PLS, ECO, GenS, INTER, ASSM, AMCS). Questa richiesta è motivata dal fatto che l’incartamento è già stato esaminato da una Commissione d’etica, un termine di 60 giorni non corrisponde ai tempi della moderna ricerca e anche l’ordinanza del 17 ottobre 2001 sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici (OClin, RS 812.214.2) nell’articolo 15 prevede un termine di 30 giorni. TG propone di ridurre il termine a 14 giorni, dato che l’Ufficio federale deve esaminare unicamente gli aspetti formali. Anche GE, UDC e UBEmed sono favorevoli a un termine più breve, senza tuttavia fare proposte concrete.
Solo PCS ritiene ragionevole un prolungamento del termine da 60 a 90 giorni.
Capoverso 2
PLR propone di sopprimere il capoverso, dato che l’ordinanza non deve disciplinare “dettagli di questo genere”.
Sezione 3: Autorizzazione per progetti di ricerca volti a migliorare il processo di deri-
vazione
Articolo 9 Domanda
Per PS, ZH e UniNEj, i motivi per cui i progetti di ricerca volti a migliorare il processo di derivazione non debbano essere esaminati da una Commissione d’etica – a differenza dei progetti di ricerca su cellule staminali embrionali – sono discutibili. Non esiste una giustificazione oggettiva per questa differenza di trattamento.
BL e ASSM chiedono la soppressione dell’articolo, poiché anticipa il contenuto dell’articolo 15.
PLR critica l’elevata densità normativa. L’elenco dei documenti da presentare non dovrebbe essere fissato in dettaglio nell’ordinanza. Secondo TG, la domanda dovrebbe includere unicamente il preavviso favorevole della Commissione d’etica competente. LU accoglie invece favorevolmente la regolamentazione completa.
BAgG fa notare che questo genere di progetti di ricerca compie ricerche su embrioni, il che è vietato ai sensi della LCel.
Lettera a
CVS chiede che oltre alle varie prove da fornire siano effettuati anche controlli in loco.
Per UBEmed non è chiaro chi debba fornire la prova della qualifica della direzione di progetto e del personale scientifico e a cosa serva questa prova, dal momento che esiste già un preavviso favorevole della Commissione d’etica. Lo stesso discorso vale per la prova dell’idoneità degli strumenti di laboratorio.
Lettera c
Per BS l’interrogativo non è chiaro: per quanto riguarda la ricerca clinica, le conoscenze ottenute sugli animali devono essere verificate sull’uomo. GE spiega che la lettera c non è reali-