Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/125: Ordinanza concernente la ricerca sulle cellule staminali · 27 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 20Fedlex · Rapporto sui risultati

Inter propone la seguente aggiunta: “(Capoverso 4) L’utilizzazione di cellule staminali e linee di cellule staminali già isolate non è interessata dalla nuova valutazione”.

Capoverso 3

Per BL la richiesta che la Commissione d’etica comunichi qualsiasi considerazione all’Ufficio federale non tiene conto della situazione giuridica, in base a cui la Commissione d’etica deve rivolgersi all’autorità cantonale di vigilanza (direzione della sanità) e può tutt’al più informare contemporaneamente l’Ufficio federale. L’Ufficio federale non deve avere compiti di polizia e di controllo. Anche BS attira l’attenzione sulla necessità di menzionare questo duplice obbligo di notifica (istanze cantonali e Ufficio federale).

Sezione 7: Modifiche di progetti

Articolo 20

BE deplora che il problema dei doppioni non sia risolto nell’articolo 20.

Capoverso 1

Per PS, è un problema distinguere tra modifiche sostanziali e non sostanziali. Bisognerebbe descrivere le modifiche non sostanziali oppure rendere soggette a notifica tutte le modifiche. Anche ZH, TG, ASSM, SIAK e UniNej chiedono una precisazione delle modifiche sostanziali. ZH attira l’attenzione sul fatto che l’onere supplementare associato alla notifica di tutte le modifiche è limitato e dovrebbe essere accettabile.

Capoverso 3

TG chiede che le modifiche siano notificate unicamente alla Commissione d’etica e che l’Ufficio federale sia informato solo dopo che la procedura presso la Commissione d’etica ha portato a un nuovo preavviso favorevole.

Capoversi 4 e 5

Per BL, i capoversi 4 e 5 rientrano nella competenza esclusiva della Commissione d’etica e non dell’Ufficio federale.

Sezione 8: Obbligo di notifica e di rapporto

Articolo 21 Notifica d’interruzione o di conclusione del progetto

BL è favorevole alla soppressione dell’intero articolo, senza sostituzione, dato che le notifiche sono inutili. È sufficiente la notifica annuale delle cellule staminali embrionali esistenti.

TG considera opportuna una definizione dei concetti di “interruzione” e “conclusione”.

CNE giudica troppo breve il termine di 15 giorni e si esprime a favore di una termine di 6 mesi.

UniNEj attira l’attenzione sul fatto che i dati devono essere armonizzati con quelli del registro delle cellule staminali.

Capoverso 1

BS ritiene che, siccome l’autorizzazione di derivare cellule staminali presuppone un preavviso della Commissione d’etica, la notifica non deve essere indirizzata solo all’UFSP, ma anche alla Commissione d’etica.