Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/125: Ordinanza concernente la ricerca sulle cellule staminali · 27 pagine

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zione non cambia nulla una volta che la derivazione di cellule staminali embrionali è autorizzata.

Sezione 5: Autorizzazione per l’importazione e l’esportazione di cellule staminali em-

brionali

Articolo 13 Autorizzazione d’importazione

Capoverso 1

BE considera complessa, non trasparente e soggetta ad abusi la procedura di autorizzazione d’importazione e propone di stilare un elenco positivo di Paesi che soddisfano gli standard corrispondenti o con cui sono stati conclusi degli accordi bilaterali.

VS chiede che l’autorizzazione d’importazione sia sottoposta a condizioni più severe per impedire qualsiasi forma di mercato.

LU accoglie favorevolmente la regolamentazione minuziosa.

Un Paese di origine può garantire i criteri d’importazione della Svizzera? Per PLR e PLS è discutile. Sarebbe più ragionevole esigere il rispetto delle disposizioni di legge del Paese di origine o istituire un sistema di riconoscimento concernente i criteri etici cui attenersi.

Lettera d

Per quanto riguarda la prova dell’ufficio competente conformemente alla legislazione nazionale dello Stato interessato, vari partecipanti alla consultazione fanno notare che in alcuni Paesi potrebbe non esistere un ufficio designato dalla legislazione nazionale (BS, ECO, GenS, INTER, ASSM). Per questo motivo propongono che questa prova possa essere fornita anche da un altro servizio riconosciuto dall’Ufficio federale.

BS e GenS considerano ingiusto il fatto che possano essere derivate cellule staminali solo da embrioni soprannumerari e chiedono un'estensione alla derivazione di cellule staminali mediante riprogrammazione o trasferimento del nucleo.

Capoverso 2

BE considera superflua la precisazione con il termine “in particolare”. BS chiede la soppressione del capoverso.

Articolo 14 Autorizzazione d’esportazione

Capoverso 1

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione che si sono espressi su questo articolo chiede requisiti più severi per l’esportazione di cellule staminali (ZH, BE, BS, BL, OW, PS, BAgG, FCPS). ZH chiede inoltre il rispetto del principio di sussidiarietà e del criterio dell’ottenimento di conoscenze essenziali attraverso il progetto di ricerca straniero. Secondo BE, i requisiti più severi per l’importazione dovrebbero essere prescritti anche per l’esportazione. BL chiede inoltre la prova che una Commissione d’etica abbia esaminato il progetto in base ai principi della Dichiarazione di Helsinki. Secondo BS manca il requisito della prova del consenso della coppia all’esportazione. OW, BAgG e FCPS chiedono che la situazione giuridica del Paese interessato sia esaminata per stabilirne l’equivalenza con la legislazione svizzera. Secondo PS, dovrebbero essere riprese le condizioni enunciate all’articolo 12 LCel.

LU accoglie favorevolmente la regolamentazione dettagliata.