Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/39: Ordinanze sul trasferimento internazionale dei beni culturali (OTBC) · 27 pagine
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- La disposizione deve essere rielaborata. Non è chiaro che cosa si chiede ai depositi doganali. Non vengono richieste informazioni sul proprietario. Il P-OTBC reintroduce questo obbligo attraverso la provenienza del bene culturale. (CDA)
- La disposizione deve essere rielaborata. La ripartizione dei compiti deve essere coordinata con la revisione della legge sulle dogane. (economiesuisse, USAM / AUKTV, Christie’s, IADAA, Sotheby’s, SLACE, AGS, AASR, SSACA / AFOK, ArPu)
- È da depennare. (SVK)
• Art. 26 cpv. 2:
- Occorre stabilire che nel caso di dichiarazioni errate ai sensi dell’articolo 25 capoverso 3 P-OTBC i depositi doganali non possono essere ritenuti responsabili. (GE)
¾ Sezione 9: • Art. 27: Disposizioni penali
- Le misure sono accolte favorevolmente. Il Museo nazionale (art. 27) svizzero deve essere dotato dei fondi necessari. (MS)
• Art. 27 cpv. 1:
- Eventualmente si devono informare le comunità proprietarie dei rispettivi beni culturali. (SIVG)
• Art. 27 cpv. 1 e 2:
- I beni culturali possono essere riportati nello Stato di provenienza. (USAM, economiesuisse / Christie’s, IADAA, Sotheby’s, SLACE, AGS, AASR, SSACA / AFOK, ArPu, SVK)
¾ Sezione 10: Nessuna osservazione Disposizioni finali
(art. 28-29)