Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/39: Ordinanze sul trasferimento internazionale dei beni culturali (OTBC) · 27 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 13Fedlex · Rapporto sui risultati
- Gli elenchi devono essere aggiornati regolarmente. (AAC)
- Si auspica la creazione di un gruppo di lavoro. (UCS, CHGV)
- Il compito di coordinazione deve essere svolto sotto l’egida del Servizio specializzato. (SO / SSBA)
- La Confederazione deve accordare ai Cantoni l’aiuto finanziario necessario per la stesura degli elenchi. (SO, AI)
- Non è necessario mettere a disposizione del pubblico gli elenchi cantonali. Elenchi documentati dettagliatamente accessibili al pubblico possono provocare furti. (FR)
- Approva la possibilità di registrare negli elenchi anche beni culturali di proprietà privata. (BL)
- Anche le città e i Comuni hanno interesse a tenere un elenco e vorrebbero essere menzionati esplicitamente nelle disposizioni (UCS, CHGV)
• Il progetto è respinto. (BS / HBB)
- Non vi è alcuna relazione tra i costi e i benefici. (HBB)
- Per quanto riguarda l’esportazione, le competenze della Confederazione e dei Cantoni non sono regolamentate chiaramente. La disposizione non tiene conto del fatto che anche i Comuni sono competenti nell’ambito della compilazione di un elenco. (GE)
• Non è chiaro di quale elenco si tratti: protezione dei beni
culturali, conservazione dei monumenti storici, ecc. (GL)
• Le collezioni private non devono figurare negli elenchi cantonali.
(KSK, ACAS, GaKo)
• Il collegamento degli elenchi abbozzato costituisce solo una
soluzione minima per le associazioni dei musei. L’obiettivo finale è quello di riunire tutti gli elenchi in un sistema di consultazione. (AMS)
• Occorre precisare che solo i beni culturali d’importanza
significativa per il patrimonio culturale possono essere registrati negli elenchi cantonali. (Vernet)
¾ Sezione 3: • Prima della conclusione di accordi ai sensi dell’articolo 7 LTBC, Importazione ed devono essere invitati a prendere posizione i rappresentanti delle esportazione istituzioni interessate e le associazioni delle cerchie interessate. (art. 4-7) (economiesuisse, HBB, USAM / AUKTV, Christie’s, IADAA,
Sotheby’s, SLACE, AGS, AASR, SSACA / AFOK, ArPu, SVK)
• Le collezioni delle istituzioni sono già protette sufficientemente,
considerato che gli inventari sono stati pubblicati o documentati a sufficienza al loro interno. (KSK / AAC)
• L’obbligo di autorizzazione ostacola i prestiti internazionali.
(KSK)
• Nell’ambito della procedura di autorizzazione si devono evitare
parallelismi. (UCS)