Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/39: Ordinanze sul trasferimento internazionale dei beni culturali (OTBC) · 27 pagine

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- Gli elenchi devono essere aggiornati regolarmente. (AAC)

- Si auspica la creazione di un gruppo di lavoro. (UCS, CHGV)

- Il compito di coordinazione deve essere svolto sotto l’egida del Servizio specializzato. (SO / SSBA)

- La Confederazione deve accordare ai Cantoni l’aiuto finanziario necessario per la stesura degli elenchi. (SO, AI)

- Non è necessario mettere a disposizione del pubblico gli elenchi cantonali. Elenchi documentati dettagliatamente accessibili al pubblico possono provocare furti. (FR)

- Approva la possibilità di registrare negli elenchi anche beni culturali di proprietà privata. (BL)

- Anche le città e i Comuni hanno interesse a tenere un elenco e vorrebbero essere menzionati esplicitamente nelle disposizioni (UCS, CHGV)

• Il progetto è respinto. (BS / HBB)

- Non vi è alcuna relazione tra i costi e i benefici. (HBB)

- Per quanto riguarda l’esportazione, le competenze della Confederazione e dei Cantoni non sono regolamentate chiaramente. La disposizione non tiene conto del fatto che anche i Comuni sono competenti nell’ambito della compilazione di un elenco. (GE)

• Non è chiaro di quale elenco si tratti: protezione dei beni

culturali, conservazione dei monumenti storici, ecc. (GL)

• Le collezioni private non devono figurare negli elenchi cantonali.

(KSK, ACAS, GaKo)

• Il collegamento degli elenchi abbozzato costituisce solo una

soluzione minima per le associazioni dei musei. L’obiettivo finale è quello di riunire tutti gli elenchi in un sistema di consultazione. (AMS)

• Occorre precisare che solo i beni culturali d’importanza

significativa per il patrimonio culturale possono essere registrati negli elenchi cantonali. (Vernet)

¾ Sezione 3: • Prima della conclusione di accordi ai sensi dell’articolo 7 LTBC, Importazione ed devono essere invitati a prendere posizione i rappresentanti delle esportazione istituzioni interessate e le associazioni delle cerchie interessate. (art. 4-7) (economiesuisse, HBB, USAM / AUKTV, Christie’s, IADAA,

Sotheby’s, SLACE, AGS, AASR, SSACA / AFOK, ArPu, SVK)

• Le collezioni delle istituzioni sono già protette sufficientemente,

considerato che gli inventari sono stati pubblicati o documentati a sufficienza al loro interno. (KSK / AAC)

• L’obbligo di autorizzazione ostacola i prestiti internazionali.

(KSK)

• Nell’ambito della procedura di autorizzazione si devono evitare

parallelismi. (UCS)

• Art. 4: